Lavoro autonomo occasionale e prestazioni di lavoro occasionale: differenze, limiti e normativa

Quali attività possono essere svolte con le prestazioni di lavoro occasionale e che differenza c’è con il lavoro autonomo occasionale?

Qual è la differenza tra lavoro autonomo occasionale e la prestazione di lavoro occasionale (o lavoro accessorio)? Come inquadrare i lavori che non hanno frequenza abituale, ma solo occasionale? Queste sono alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste nel lavoro di tutti i giorni, quando si vuole inquadrare una prestazione lavorativa che avviene solo saltuariamente e non di tipo professionale o comunque limitata nel tempo.

Pensiamo ad esempio ai piccoli lavori di giardinaggio, oppure lavoretti di casa fatti da hobbisti; oppure alle ripetizioni per i figli, o alle prestazioni di baby sitter che non fanno questo lavoro abitualmente; o ancora pensiamo al sito internet realizzato dal nipote ancora studente… Il dubbio quindi è, come inquadrare queste prestazioni ai fini fiscali, assicurativi e contributivi?

La normativa italiana in materia, sebbene ampia e complessa, ci fornisce molti strumenti idonei a coprire tali situazioni: le più note e usate sono il lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c. (con ritenuta d’acconto) e le prestazioni di lavoro occasionale (o lavoro accessorio) da regolarizzare con libretto di famiglia o contratto di prestazione occasionale (PrestO), a seconda che il beneficiario della prestazione sia un privato o un’azienda. Di seguito i dettagli e alcuni esempi pratici.

Prestazioni di lavoro occasionale
Introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017 numero 50 (convertito in Legge 21 giugno 2017 numero 96) dopo l’esperienza dei voucher, con lo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare o “in nero”, le prestazioni di lavoro occasionale sfruttate dai privati (al di fuori dell’esercizio della loro attività professionale o di impresa) vengono remunerate attraverso un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.

Tale tipologia contrattuale può essere utilizzata, entro determinati limiti, per attività legate alla gestione dell’ambito familiare (articolo 54-bis comma 1 del D.L. n. 50/2017) come:

  • Piccoli lavori domestici;
  • Assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, malate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Allo stesso modo per le prestazioni di breve durata, non abituali, ma dovute ad esempio a piccole lavorazioni temporanee, i datori di lavoro possono usare il Contratto di prestazione occasionale, equiparabile nel meccanismo al libretto di famiglia.

Il sistema in entrambi i casi è gestito dall’INPS che diventa intermediario nella remunerazione della prestazione e per la copertura previdenziale e assicurativa.

Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale sono i successori dei vecchi voucher o buoni lavoro INPS.

Lavoro autonomo occasionale
Le prestazioni di lavoro occasionale (o lavoro accessorio) non devono tuttavia essere confuse con il “lavoro autonomo occasionale” disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile.

Tale tipologia contrattuale si caratterizza per:

  • Assenza di subordinazione nei confronti del committente;
  • Prevalenza dell’apporto lavorativo del soggetto rispetto all’attività di altri soggetti o all’ausilio delle strumentazioni di lavoro;
  • Svolgimento di un’opera o di un servizio (verso un corrispettivo) in maniera occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza;
  • Qualificazione dei compensi percepito come “redditi diversi” (articolo 67 comma 1 lett. l del TUIR);

ed è esente da:

  • IVA, in quanto non rappresenta un’attività di lavoro autonomo svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva;
  • Contributi INPS, sino al limite annuo di 5 mila euro (tetto massimo oltre il quale bisogna iscriversi alla Gestione Separata INPS).

Tuttavia, come recentemente previsto a norma del Decreto “Fiscale” (D.L. n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021) a decorrere dal 21 dicembre scorso gli incarichi di lavoro autonomo occasionale (non le prestazioni disciplinate dal Decreto numero 50/2017) devono essere comunicate all’ITL competente in base al luogo di esecuzione della prestazione, a mezzo posta elettronica ordinaria.

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8 Febbraio 2022