L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 dell’1 giugno 2018, fornisce al proprio personale ispettivo indicazioni per la realizzazione dell’attività di vigilanza in presenza di attività di certificazione svolta dalle apposite Commissione, in tutti i casi in cui siano effettuati controlli nei confronti di contratti per cui è stata richiesta o già emessa la certificazione.
In particolare, nel documento di prassi vengono affrontate le fattispecie relative alla conduzione dell’attività ispettiva prima, durante e dopo la certificazione di contratti di lavoro.
Certificazione dei contratti – La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.
Le sedi di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.
Le commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:
Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione – Nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, una richiesta di certificazione risulti già presentata, ma non ancora evasa, va tenuto presente che essa non determina ancora alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi. Il personale ispettivo può dunque svolgere la propria attività, avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione, che dovrà:
Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione – Nel caso in cui l’inoltro della richiesta di certificazione sia effettuata in data successiva all’inizio dell’attività di vigilanza, l’organo ispettivo dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti. Anche in questo caso il personale ispettivo deve comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.
Impugnazione della certificazione – Qualora, ad esito dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve riportate, nel verbale conclusivo l’espressa avvertenza che l’efficacia del disconoscimento dei contratti certificati è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni.
L’ufficio che ha condotto gli accertamenti deve procedere, una volta acquisito il regolamento interno di funzionamento della Commissione che ha disposto la certificazione, ad esperire presso quest’ultima il tentativo obbligatorio di conciliazione in conformità alle procedure indicate nel medesimo regolamento.
Ricorso e scritti difensivi – Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l’organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale.
La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.