Incentivo IO Lavoro, ANPAL: novità sulla cumulabilità con altri bonus assunzioni

18 Novembre, 2020   |  

Incentivo IO Lavoro ANPAL, fino 8.060 euro per l’assunzione di giovani disoccupati. Novità sulla cumulabitià con altri bonus assunzioni.

Incentivo IO Lavoro ANPAL: novità sulla nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro, denominata “IncentivO Lavoro” (in breve “IO Lavoro”), che vale in caso di assunzione – nell’anno 2020 – mediante contratto a tempo indeterminato, di giovani disoccupati.

L’importo massimo agevolabile è pari a 8.060 euro annui, da riparametrare su una durata massima di 12 mesi. Ai fini della fruizione del beneficio occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’INPS. Le modalità di utilizzo dell’esonero contributivo saranno definite con apposita Circolare INPS che sarà emanata a breve. Il nuovo bonus assunzioni è stato reso noto con il Decreto Direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020 pubblicato il 10 febbraio 2020 sul sito dell’ANPAL.

Il suddetto provvedimento è stato poi di fatto abrogato dal successivo Decreto Direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 che annulla e sostituisce il precedente. L’ANPAL ha poi emanato il nuovo Decreto Direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020 con il quale specifica altre caratteristiche dell’incentivo quali ad esempio la cumulabilità con l’esonero under 35 e altri bonus assunzioni. Ma ora vediamo come funziona il nuovo incentivo lavoro.

Incentivo IO Lavoro ANPAL: lavoratori agevolati
L’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  • lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. del 17 ottobre 2017;

Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

IO Lavoro ANPAL: datori di lavoro agevolati
Quanto ai datori di lavoro, l’incentivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata nelle regioni:

  • “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  • “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Rapporti di lavoro rientranti nell’incentivo IO Lavoro ANPAL
È possibile accedere alla nuova misura esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente

Importo e durata di IO Lavoro
Come anticipato in premessa, l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. L’importo massimo è di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Rispetto del “de minimis”
L’incentivo può essere fruito alternativamente nel rispetto del “de minimis”. In particolare, in caso l’azienda dovesse fruirne oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, occorre rispettare quanto contenuto nell’art. 7 del suddetto Regolamento.

In altri termini, l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Condizione, questa, non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Modalità d’inoltro dell’istanza di ammissione a IO Lavoro
Ai fini dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico.

L’INPS effettua le seguenti operazioni:

  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  • verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  • accerta la disponibilità residua delle risorse;
  • comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

IO Lavoro: cumulabilità con altri bonus assunzioni
Il Decreto Direttoriale n. 52/2020 all’articolo 8 specifica la la possibilità di cumulare IO Lavoro con:

  • l’incentivo per chi assume i percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • il bonus assunzioni per l’occupazione giovanile stabile, nel limite di 8.060 euro su base annua;
  • bonus assunzioni specifici di alcune regioni del sud Italia di cui all’art. 3 del D.D. ANPAL 52/2020.

Cumulabilità con il bonus assunzioni under 35
Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Pertanto terminata la fruizione dell’incentivo “IO Lavoro”, sarà possibile agganciare il bonus assunzioni giovani under 35 nel rispetto della normativa di riferimento.



Fonte : Lavoro e Diritti