Sono state prorogate, fino al 30 giugno 2022, le assunzioni under 30, l’agevolazione di donne svantaggiate e la decontribuzione sud.
Proroga delle agevolazioni “giovani under 30“, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022. Tali misure, infatti, sono stati differiti fino al 30 giugno 2022. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, rendendo noto la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 da parte della Commissione Europea.
Esonero under 30, incentivo donne e decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di:
giovani che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (art. 1, commi da 10 a 15);
donne svantaggiate (art. 1, commi da 16 a 19);
soggetti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 1, commi da 161 a 168).
I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:
la decontribuzione di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della L. n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
l’esonero di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.
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