Esonero contributivo dipendenti

25 Gennaio, 2023   |  

L’INPS, con la circolare n. 7 del 2023, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023:

– 3% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera i 1.923 euro;
– 2% se l’imponibile a fini previdenziali non supera I-2.692 euro.

Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione la riduzione contributiva spetta solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.

Massimale della retribuzione
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Esempio
Retribuzione mensile superiore a 1.923 euro
Rateo di tredicesima minore o uguale a 160 euro
Riduzione spettante:
– 2% sulla retribuzione imponibile mensile
– 3% sul rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, ovvero, in particolare con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Fonte:  estratti da IPSOA LAVORO -Wolters Kluwer



Fonte : Studio Balillo