Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori covid-19: le indicazioni dell’Inps [E.Massi]

30 Settembre, 2020   |  

Il punto sulle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020 in materia di ammortizzatori sociali e di esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di sostegno del reddito, in attesa del “placet” della Comunità Europea.

Gli operatori stavano attendendo, con palese trepidazione correlata agli adempimenti conseguenti, indicazioni da parte dell’INPS sulle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020 in materia di ammortizzatori sociali (art. 1) e di esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di sostegno del reddito (art. 3): l’Istituto, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 ha fornito chiarimenti operativi sul secondo tema specificando, da subito, che la norma in questione non è, al momento, operativa atteso che occorre ottenere il “placet” della Comunità Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato, in quanto si tratta di una misura non generalizzata, ma selettiva. Sul punto il comma 5 dell’art. 3  chiarisce che l’esonero viene concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea che si riferisce al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. “Temporary Framework”).

La richiesta dello sgravio contributivo preclude al datore di lavoro la possibilità di chiedere ammortizzatori COVID-19 nel periodo coperto dal D.L. n. 104 (13 luglio – 31 dicembre 2020): tale limitazione non “tocca”, assolutamente, come sottolineato nella circolare n. 105, nell’ultimo capoverso, la possibilità di chiedere gli ammortizzatori ordinari previsti dal D. L.vo n. 148/2015 per i quali troveranno applicazione le specifiche condizioni previste per la loro utilizzazione e che sono molto diverse da quelle correlate alla crisi epidemiologica.
La “ratio” che ha ispirato il provvedimento che sto commentando sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS, risiede nella necessità di offrire ai datori di lavoro un beneficio, sotto forma di esonero contributivo, alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19 in un momento in cui si cerca di favorire il riavvio delle attività produttive e commerciali. L’alternatività, come vedremo, non è senza condizioni in quanto durante la fruizione dello sgravio non è possibile attivare procedure collettive di riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fatte salve le ipotesi correlate al cambio di appalto ed a quelle individuate dal comma 3 dell’art. 14.

Fatte queste necessarie e doverose premesse entro nel merito dei chiarimenti forniti dall’Istituto.
La disposizione si riferisce ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo che si impegnano a non richiedere gli ammortizzatori sociali COVID-19 (ossia, le 18 settimane complessive previste dall’art. 1 del D.L. n. 104) e che hanno usufruito di integrazioni salariali, assegni ordinari o cassa in deroga, nei mesi di maggio e giugno. Vengono ammessi alla possibilità dell’esonero anche i datori di lavoro che, sulla scorta delle previsioni contenute nel D.L. n. 18/2020, hanno chiesto ammortizzatori per un periodo successivo al 12 luglio, purchè ciò sia avvenuto prima del 15 agosto u.s., data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Nella ampia dizione di datori di lavoro privati, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto in precedenti note amministrative sono, altresì, compresi:

  • Gli Enti pubblici economici;
  • Gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici;
  • Gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali;
  • Le ex IPAB;
  • Le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000;
  • I consorzi di bonifica e quelli industriali;
  • Gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

Il tema “sgravio contributivo” è particolarmente importante in quanto risulta correlato, per effetto della previsione contenuta nell’art. 14, al periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Ma, andiamo con ordine.

La possibilità legata alla fruizione dell’esonero contributivo è riferita alle singole posizioni contributive per le quali nei mesi di maggio e giugno 2020 è stato richiesto l’intervento integrativo COVID-19 per una delle ipotesi previste dagli articoli del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27: quindi, CIGO, assegno ordinario del FIS o dei Fondi bilaterali, assegno dei Fondi delle Province autonome di Trento e Bolzano e cassa in deroga.

Ma, a quanto ammonta l’esonero contributivo?
La circolare n. 105 ricorda che il totale dell’esonero è dato dal doppio degli importi delle contribuzioni che in quei due mesi il datore di lavoro non ha versato sulle ore di integrazione salariale. Tale importo non comprende, oltre ai premi ed ai contributi INAIL, come specificato dal Legislatore anche i c.d. “contributi minori”:

  • Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
  • Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  • Il contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 pari allo 0,30% sulla retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate che per l’anno in corso sono state valutate in 363 milioni di euro e per il 2021 in 121,1 milioni.
L’importo può essere fruito fino al prossimo 31 dicembre per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato ed applicato su base mensile: l’indicazione del limite temporale, ricorda la circolare n. 105, lascia ferma la possibilità per il datore di fruire dell’esonero, per l’unità produttiva interessata, per periodi inferiori ai quattro mesi (passaggio, in teoria, importante, perché correlato alla sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo). L’entità dell’agevolazione prescinde dal numero dei lavoratori per i quali è stato richiesto l’intervento integrativo: esso serve, unicamente, per determinare il credito aziendale.

Tutto ciò postula anche, ai fini della fruizione dello sgravio, il rispetto delle condizioni di cui parla l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • Regolarità contributiva;
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle contenute in allegato al D.M. sul DURC) e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come detto pocanzi e come ribadito dalla circolare n. 105 lo sgravio contributivo (che, ripeto, non è operativo fino al “via libera” di Bruxelles che potrebbe anche arrivare verso la fine del periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fissato al 31 dicembre 2020) non viene riconosciuto se il datore di lavoro procede ad un licenziamento con tale motivazione e, al contempo, non è possibile richiedere alcun intervento integrativo salariale, come ricorda il comma 2 dell’art. 3 ed, inoltre, l’Istituto procede alla evoca dell’esonero accordato.  Ciò significa che la sospensione dei recessi si protrae fino al 31 dicembre 2020, con la eccezione delle risoluzioni consensuali a seguito di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il riconoscimento di incentivi, limitatamente ai dipendenti che intendono aderire all’accordo ai quali viene, comunque, garantita, se necessario, la NASPI. Si tratta di una procedura che ha molte somiglianze con quella prevista dall’art. 24-bis del D.L. vo n. 148/2015 sulla ricollocazione dei lavoratori eccedentari ma manca l’agevolazione IRPEF, ivi prevista, sulle somme destinate ad incentivare l’esodo fino ad un massimo di nove mensilità.

Il comma 3 stabilisce, come detto pocanzi, in maniera chiara ed univoca, che la violazione comporta la revoca dell’esonero contributivo e l’impossibilità di presentare istanza di integrazione salariale per COVID-19. La violazione del divieto, con le conseguenze previste dalla norma, fa sì che essa si concretizzi con il mero atto unilaterale del datore di lavoro, non fungendo da esimente il fatto che il lavoratore abbia, esplicitamente o implicitamente, accettato il recesso e non abbia presentato ricorso in Tribunale o abbia, anche in “sede protetta” accettato il licenziamento. In tale quadro operativo appare opportuno (anche perché, “in ballo” ci sono agevolazioni pubbliche) che gli organi di vigilanza, “in primis”, ma non solo, quelli dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, nella loro ordinaria attività, verifichino tale circostanza e, se del caso, segnalino all’Istituto l’inottemperanza del datore di lavoro.

Da ultimo, alcune considerazioni relative alla cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamenti previsti dall’attuale normativa. La circolare n. 105 ricorda che essi possono trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile nei limiti della stessa contribuzione dovuta, trattandosi di un esonero totale dal versamento della contribuzione dovuta dal datore quantificata nel doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’istituto, infine, si è riservato, con un futuro messaggio (che, sicuramente, uscirà quando la Commissione europea avrà dato il proprio parere positivo), di fornire le istruzioni concernenti le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive relative allo sgravio.



Fonte : Dottrina Lavoro