Esoneri contributivi dipendenti e lavoratrici madri

19 Febbraio, 2024   |  

La legge di Bilancio 2024 conferma l’esonero parziale della contribuzione pensionistica per la generalità dei dipendenti, e ne aggiunge uno nuovo a favore delle lavoratrici con figli. Due misure, entrambe di carattere temporaneo (INPS circ. 27/2024). Secondo l’Istituto l’esonero lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore.

Caratteristiche dell’esonero contributivo dipendenti
In particolare, il beneficio è riconosciuto:
– nella misura del 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non è superiore a 1.923 euro;
– nella misura del 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non supera 2.692 euro.
Non spetta alcun beneficio al lavoratore che nel mese superi quest’ultima soglia di retribuzione.
L’agevolazione, rivolta alla generalità dei dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici, è applicata per un massimo di 12 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono, quindi, soggette all’ordinario prelievo contributivo.

La misura, inoltre, non ha carattere strutturale, ma è in vigore solo fino al 31 dicembre 2024.

Esonero contributivo per le lavoratrici madri
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è operativa una nuova tipologia di esonero contributivo a vantaggio delle lavoratrici con 3 o più figli, escluse le lavoratrici domestiche, in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto nella misura del 100% del contributo IVS a carico della lavoratrice, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il solo anno 2024 l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Secondo l’INPS, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

L’agevolazione è compatibile con l’esonero contributivo IVS del 6% o 7% previsto per la generalità dei dipendenti. Si può, pertanto, ipotizzare che una lavoratrice benefici dell’esonero totale delle “mamme” fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per fruire nei mesi successivi dell’esonero parziale “generale” del 6% o 7%. L’INPS nella
circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 afferma che “La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.”

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo