DURC interno e DURC online: dall’INPS gli inviti a regolarizzare

4 Ottobre, 2017   |  

Il DURC interno e il DURC online sono due diversi strumenti di verifica della regolarità contributiva delle imprese: il primo è indispensabile per accedere alle agevolazioni previdenziali; il secondo può essere richiesto da soggetti esterni (amministrazioni, imprese e banche) per accertarsi della “salute” dell’azienda con la quale ci si relaziona. Poiché entrambi i documenti hanno come oggetto di verifica analoghi aspetti di natura contributiva, l’INPS ha avviato un processo volto ad assicurare l’allineamento dei sistemi di controllo ai fini dell’emissione del DURC interno e del DURC online. A seguito di ciò è probabile che le imprese ricevano dall’INPS inviti a regolarizzare: come regolarsi in tale caso?

Due sono i fondamentali documenti di regolarità contributiva delle imprese: il DURC interno, indispensabile per l’accesso ai benefici contributivi e il DURC on-line, al quale si rivolgono i soggetti esterni per verificare la salute contributiva degli attori economici con i quali si relazionano.
DURC interno per l’accesso dei benefici contributivi
L’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva: il DURC interno.
Sotto il profilo procedurale, con riferimento ai benefici contributivi riconosciuti dall’INPS, poiché il soggetto che eroga gli sgravi e gli incentivi coincide con colui che è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità, il DURC interno è emesso mediante controlli d’ufficio da parte dell’Istituto. Nello specifico, il DURC formale è stato, quindi, sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica mediante i cosiddetti “semafori” presenti del Cassetto previdenziale Aziende: il verde indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici mentre il rosso designa una situazione di irregolarità. In quest’ultima situazione, l’INPS emette un DURC negativo solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.
Con riferimento, invece, ai benefici contributivi per i quali è indispensabile il DURC interno, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, si tratta di quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano deroghe all’ordinario regime contributivo e si pongono come eccezioni alla disciplina generale e ai suoi relativi oneri (Circ. 28 gennaio 2016, n. 37). Alla luce di ciò, non si configura un’ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costituito come abbattimento di un’aliquota più onerosa ma rappresenti una regola per un determinato settore o categoria di lavoratori. Inoltre, non rientrano nella nozione di beneficio in esame, quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori, territori, tipologie contrattuali con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge.
DURC on-line
Il DURC on-line è, invece, rivolto ad attori esterni rispetto agli Enti previdenziali e, in particolare, consente ai soggetti abilitati di verificare in tempo reale la regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e – per le imprese del settore edile ovvero che applicano il relativo CCNL – delle Casse edili.
Tale servizio è, infatti, rivolto a:
– amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
– organismi di attestazione SOA;
– amministrazioni pubbliche concedenti anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
– amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
– impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega del soggetto verificato, chiunque vi abbia interesse;
– banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati;
– i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell’interessato.
Sotto il profilo operativo, la verifica si sostanzia nel controllo della regolarità dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, ai co.co.co. ed ai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia passato anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
In caso di esito positivo, la procedura emette il DURC regolare che ha validità di 120 giorni mentre se sussistono irregolarità, l’interessato viene invitato a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla notifica dell’invito. In caso di regolarizzazione della propria posizione, verrà quindi generato un documento di regolarità mentre, decorsi inutilmente 15 giorni, la risultanza negativa della verifica sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Allineamento degli archivi INPS
Il DURC interno e il DURC online, come evidenziato, costituiscono due diversi strumenti di verifica della regolarità contributiva delle imprese. Tuttavia, entrambi i documenti hanno come oggetto di verifica analoghi aspetti di natura contributiva. Pertanto, nel corso del 2016 l’INPS ha avviato un processo volto ad assicurare l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità del DURC interno con il sistema gestito attraverso la piattaforma DURC online.
Ad integrazione di tale processo, con un recente messaggio (messaggio 3 agosto 2017, n. 3220), l’INPS ha reso noto che dal 1° settembre 2017, è avviata una nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Operativamente, il sistema, che immetterà autonomamente nel portale DURC on line le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, è attivato per tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.
Alla luce di quanto sopra è facile immaginare che le imprese riceveranno inviti a regolarizzare e, pertanto, è bene che tengano sotto controllo le PEC per farsi trovare pronte a rispondete e non subire la perdita dei benefici contributivi per i periodi oggetto di contestazione.

Fonte : Ipsoa Quotidiano



Fonte : Studio Balillo