Dipendenti stagionali: disciplina lavoro stagionale a termine, chi può essere assunto, durata del contratto, agevolazioni.

22 Novembre, 2017   |  

Durante la stagione estiva crescono notevolmente le offerte di lavoro stagionale, soprattutto nel settore turistico, del commercio e agricolo: con il lavoro stagionale, comunque, non si cercano soltanto studenti e operai, ma anche profili di elevata professionalità. Anche la durata può non limitarsi alla stagione estiva, ma abbracciare periodi più ampi. Quali sono, allora, le particolarità del lavoro stagionale? Facciamo il punto della situazione in questa breve guida.

Lavoro stagionale e contratto a termine
Il lavoro stagionale è una particolare tipologia di contratto a tempo determinato: pur ricalcando, però, la disciplina del contratto a termine, rispetto al lavoro a tempo determinato “generico” presenta diverse particolarità, che rendono il contratto più elastico e con meno vincoli.

In particolare, il contratto stagionale non ha un limite di durata massima complessiva del rapporto di lavoro, pari a 36 mesi, non è soggetto al periodo di pausa tra un contratto e l’altro, né a limiti nel numero dei lavoratori che un’azienda può assumere, né ai contributi aggiuntivi per la disoccupazione previsti per ogni lavoratore a termine.

Quali sono le attività di lavoro stagionale
Per attività stagionali si intendono, generalmente, le prestazioni svolte ciclicamente, legate a un determinato periodo (o a più periodi)dell’anno (ad esempio tutte le estati o tutti gli inverni).

Le attività stagionali sono elencate in un noto decreto del 1963 [1], che dovrà essere sostituito, secondo il Codice dei contratti [2], da un decreto del Ministero del lavoro di prossima emanazione; le attività stagionali, comunque, non sono solo quelle elencate dal decreto, ma sono indicate anche all’interno dei contratti collettivi, che lasciano spazio anche a lavori stagionali molto diversi rispetto a quelli tradizionalmente svolti nel turismo, nell’agricoltura o nel commercio.

Nel dettaglio, le attività stagionali “storiche”, elencate dal decreto in materia, sono:.

  • sgusciatura delle mandorle;
  • scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne;
  • raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli ecc;);; raccolta e spremitura delle olive;
  • produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
  • monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;
  • motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
  • lavorazione del falasco;
  • lavorazione del sommacco;
  • maciullazione e stigliatura della canapa;
  • allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
  • ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa, all’aperto, del lino;
  • taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
  • raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
  • cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
  • taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
  • diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
  • scorzatura del sughero;
  • salatura e marinatura del pesce;
  • pesca e lavorazione del tonno;
  • lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
  • lavorazione delle carni suine;
  • produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
  • lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
  • produzione di liquirizia;
  • estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione;
  • estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
  • estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele;
  • fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
  • estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;
  • spiumatura della tiffa;
  • sgranellatura del cotone;
  • lavatura della paglia per cappelli;
  • trattura della seta;
  • estrazione del tannino;
  • fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del natale e della pasqua;
  • ave di alta montagna;
  • montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
  • fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto;
  • cernita e insaccamento delle castagne;
  • sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
  • raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
  • raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
  • lavaggio e imballaggio della lana;
  • fiere ed esposizioni;
  • lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature, mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
  • spalatura della neve;
  • attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
  • preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;
  • attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
  • attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
  • conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

Quanto dura il lavoro stagionale
Per i lavoratori stagionali non deve essere applicato il limite di durata massima complessiva valido per il rapporto a tempo determinato, pari a 36 mesi (superato tale limite, eccetto casi particolari, il rapporto si intende a tempo indeterminato). Lo stabilisce il Codice dei contratti [3], riferendosi sia alle attività stagionali elencate dal decreto, che a quelle regolamentate dai contratti collettivi.

Per contratti collettivi, il Codice intende:

  • i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
    Limite al numero di lavoratori stagionali.

Secondo il Codice dei contratti, non deve essere applicato ai lavoratori stagionali il limite numerico, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione; non devono essere applicati nemmeno i diversi limiti stabiliti per il lavoro stagionale dai singoli contratti collettivi.

Le esigenze legate alla stagionalità, difatti, non si concilierebbero col limite numerico alle assunzioni, pertanto una barriera simile renderebbe impossibile, o eccessivamente oneroso, lo svolgimento dell’attività.

Pausa tra un contratto stagionale e l’altro
Al lavoro stagionale, come anticipato, non si deve nemmeno applicare il cosiddetto periodo “cuscinetto” tra un contratto e l’altro, come avviene per l’ordinario contratto a termine. Il periodo di pausa previsto, o di “stop and go”, pari a 10 giorni per i contratti di durata minore di 6 mesi ed a 20 giorni per quelli di durata maggiore, non è dunque necessario per gli impieghi stagionali.

Di conseguenza, se tra un contratto stagionale e l’altro passano meno di 10 o 20 giorni, non si verifica la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Al lavoro stagionale si applica, invece, il numero massimo di proroghe del contratto che possono essere effettuate, pari a 5 in 3 anni (36 mesi) continuativi.

Contributi aggiuntivi per i lavoratori stagionali
Il datore di lavoro che assume dipendenti stagionali non è tenuto a pagare all’Inps, per questi ultimi, l’aliquota aggiuntiva Aspi (ora Naspi) dell’1,40%, finalizzata a coprire l’indennità di disoccupazione. Questo, per evitare un aggravio dei costi per le attività stagionali, per loro natura non stabili. Pertanto, pur non essendo tenuto a pagare l’aliquota aggiuntiva, il datore non è tenuto a versare la tassa sul licenziamento, come avviene per gli altri contratti a tempo determinato.

Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali
Per i lavoratori stagionali è valido il diritto di precedenza per le nuove assunzioni, anche se ha dei limiti differenti rispetto al diritto previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Nel dettaglio, il diritto spetta ai dipendenti stagionali che hanno lavorato nella stessa azienda per più di tre mesi: la precedenza vale nei confronti delle nuove assunzioni a carattere stagionale.

I dipendenti a tempo determinato che hanno lavorato per più di 6 mesi, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, hanno invece diritto di precedenza su tutte le assunzioni effettuate entro 1 anno dalla cessazione del contratto, se esprimono tale facoltà entro 6 mesi dalla cessazione.

note
[1] Dpr n. 1525 del 07.10.1963.

[2] D.lgs 81/2015.

[3] Art. 21, Co.2, D.lgs 81/2015.



Fonte : La Legge per Tutti