Decreto Dignità – la bozza delle modifiche alla Somministrazione di Lavoro

27 Giugno, 2018   |  

In base alle indicazioni fornite dalla bozza del Decreto Dignità, pubblichiamo il futuro Capo IV del Decreto Legislativo n. 81/2015 con le modifiche alla Somministrazione in materia di lavoro.

In particolare, le modifiche hanno riguardato gli articoli 30, 31 e 34, con l’abrogazione della Somministrazione a tempo indeterminato.

Decreto Legislativo n. 81/2015

Capo IV
Somministrazione di lavoro

 

Art. 30 – Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, è il contratto a tempo determinato con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita’ nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

 

Art. 31 – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo’ eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in for za presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e’ utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 32 – Divieti

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 33 – Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenzialida questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.

 

Art. 34 – Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro e’ determinata l’indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo’ in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all’articolo 21.

3. Il lavoratore somministrato non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo che necessitino del calcolo dell’organico complessivo, si computano ai fini della determinazione dell’organico dell’utilizzatore anche i lavoratori somministrati mediamente occupati nel mese precedente, compresi i dirigenti impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. Il numero di lavoratori somministrati concorre a determinare il limite di assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 23, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

 

Art. 35 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

1. Per tutta la durata della missione  presso  l’utilizzatore,  i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità  di  mansioni svolte, a condizioni  economiche  e  normative  complessivamente  non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a  versare  i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa  verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per  la  determinazione  e  corresponsione  delle erogazioni  economiche  correlate  ai  risultati   conseguiti   nella realizzazione di  programmi  concordati  tra  le  parti  o  collegati all’andamento  economico  dell’impresa.  I  lavoratori  somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali  e  assistenziali di cui godono i  dipendenti  dell’utilizzatore  addetti  alla  stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento  sia  condizionato alla  iscrizione  ad  associazioni  o  società  cooperative   o   al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

4. Il somministratore informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra  all’uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo svolgimento dell’attività  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo  sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a  mansioni  di  livello superiore o inferiore a quelle dedotte in  contratto,  l’utilizzatore deve  darne  immediata  comunicazione  scritta   al   somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non  abbia  adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti  al  lavoratore  occupato  in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al  somministratore  gli elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione   ai   sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore  al  termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui  al  lavoratore  sia corrisposta una adeguata indennità,  secondo  quanto  stabilito  dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

 

Art. 36 – Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano  i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e  successive modificazioni.

2. Il lavoratore somministrato  ha  diritto  a  esercitare  presso l’utilizzatore, per tutta la durata  della  missione,  i  diritti  di libertà  e  di  attività  sindacale,  nonchè  a  partecipare  alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche  per  il  tramite  della associazione dei datori di lavoro alla quale  aderisce  o  conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria  o,  in  mancanza,  agli  organismi territoriali    di    categoria    delle    associazioni    sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, il  numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Art. 37 – Norme previdenziali

1. Gli  oneri   contributivi,   previdenziali,   assicurativi   ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,  sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti  di  cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  è  inquadrato  nel settore terziario. L’indennità di disponibilità è  assoggettata  a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non è tenuto al versamento  della  aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi  dell’assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le malattie professionali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,  sono determinati in relazione al  tipo  e  al  rischio  delle  lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio  o  medio   ponderato,   stabilito   per   l’attività   svolta dall’impresa  utilizzatrice,  nella  quale   sono   inquadrabili   le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero  in  base  al tasso medio o medio ponderato della voce  di  tariffa  corrispondente alla   lavorazione    effettivamente    prestata    dal    lavoratore somministrato, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa  non  sia già assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e  gli  oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

 

Art. 38 – Somministrazione irregolare

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli  effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al  di  fuori  dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32  e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il  lavoratore  può  chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di  quest’ultimo,  con  effetto dall’inizio della somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a   titolo   retributivo   o   di    contribuzione previdenziale,  valgono  a   liberare   il   soggetto   che   ne   ha effettivamente utilizzato la prestazione  dal  debito  corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli  atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la prestazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 non  trova  applicazione  nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 39  – Decadenza e tutele

1. Nel caso in  cui  il  lavoratore  chieda  la  costituzione  del rapporto di lavoro con l’utilizzatore,  ai  sensi  dell’articolo  38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo  6  della legge n. 604 del 1966, e  il  termine  di  cui  al  primo  comma  del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha  cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo  un’indennità  onnicomprensiva  nella  misura compresa tra  un  minimo  di  2,5  e  un  massimo  di  12  mensilità dell’ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  ai  criteri  indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La  predetta  indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese  le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo  compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di  svolgere  la  propria attività presso l’utilizzatore  e  la  pronuncia  con  la  quale  il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 40 – Sanzioni

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonchè, per il solo utilizzatore, di cui agli  articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  250 a euro 1.250.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35,  comma 1, e per il solo utilizzatore,  di  cui  all’articolo  35,  comma  3, secondo  periodo,  e  36,  comma  3,  sono  punite  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Le modifiche su evidenziate non si applicano ai contratti di somministrazione di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto.



Fonte : Dottrina Lavoro