Decreto Aiuti quater – Fringe benefits esentasse fino a 3000 euro

23 Novembre, 2022   |  

Decreto Aiuti quater – Fringe benefits esentasse fino a 3000 euro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto Aiuti quater che aumenta fino a 3.000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro, già innalzata a 600 euro per il 2022 dal decreto Aiuti bis. L’esenzione si applica sia alla contribuzione che all’imposizione fiscale per il solo anno 2022 (art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022 di modifica dell’art. 12, c. 1, D.L. n. 115/2022).

Natura dei benefit

Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In questo caso il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, deve acquisire e conservare la documentazione di giustificazione della somma spesa ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato.

La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

I benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Limiti temporali di applicabilità

L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).

In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

FINO AL 31 DICEMBRE 2021
DAL 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 2022
Fringe benefits in busta paga: esenzione fiscale e contributiva: 516,46 euro.
Fringe benefits in busta paga: esenzione fiscale e contributiva: 3.000 euro.

Fonte: One Lavoro – Wolters Kluwer



Fonte : Studio Balillo