CUNEO FISCALE EXTRA FINO A DICEMBRE 2023

14 Luglio, 2023   |  

L’art. 39 del D.L. n. 48 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85, ha previsto, fino al 31 dicembre prossimo e, quindi, in maniera non strutturale, un ampliamento del cuneo fiscale in favore di alcune categorie di lavoratori caratterizzate da retribuzioni medio-basse: secondo alcune stime rese note dal Ministero del Lavoro saranno circa 14 milioni i dipendenti che ne dovrebbero beneficiare. La disposizione che si commenta, è opportuno ricordarlo sin da subito, sterilizza gli effetti positivi del taglio rispetto alla tredicesima mensilità.

La norma prevede un aumento del cuneo fiscale già previsto dalla ultima legge di bilancio (art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022) nella misura di 2 punti sulle retribuzioni imponibili mensili sino a 2.692 euro e di 3 punti per gli emolumenti fino a 1923 euro: esso viene aumentato, dal 1° luglio fino alla fine dell’anno di 4 punti percentuali, sicchè, complessivamente, per la fascia retributiva mensile più alta è di 6 punti, mentre per quella più bassa sale a 7 punti. Il riferimento è sempre quello della retribuzione mensile, atteso che, finora, non è stato mai possibile prendere in considerazione quanto percepito nell’intero anno. Ciò ha comportato e comporta, di conseguenza, che non è possibile il recupero a conguaglio per i mesi nei quali, per diverse ragioni, l’aliquota non è stata applicata. La norma esclude i rapporti di lavoro domestico ove l’ordinamento già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie ed, inoltre, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ho parlato, pocanzi, della sterilizzazione delle maggiori quote di cuneo fiscale, operata dall’art. 39: l’INPS, rimandando per le indicazioni di prassi alla circolare n. 43 del 22 marzo 2022 ed al messaggio n. 3499 dello scorso 26 settembre, con l’ulteriore messaggio n. 1932 del 24 maggio u.s., chiarisce il rapporto tra le due disposizioni, entrambe vigenti, in ordine al pagamento della tredicesima mensilità stabilendo che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 il cuneo è riconosciuto:

A) In misura pari a 2 punti percentuali a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
B) In misura pari a 3 punti percentuali a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda il limite di 1.923 euro.
Se la tredicesima, invece, viene erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

A) Nella misura di 2 punti percentuali, soltanto se il rateo non supera l’importo di 224 euro che è il risultato di 2.692 euro/12;
B) Nella misura di 3 punti percentuali se il rateo mensile della tredicesima non supera i 160 euro che è la somma risultante da 1.923 euro/12.

Per il resto, le disposizioni sono le stesse già previste dalla ultima legge di bilancio e, di conseguenza, i chiarimenti amministrativi dell’INPS, espressi con la circolare n. 43/2022, conservano la propria validità, con l’eccezione, appena esaminata, degli effetti sulla tredicesima mensilità (ovviamente, anche la quattordicesima, se prevista, è fuori dal cuneo fiscale) e che vado a riassumere brevemente.

Lavoratori dipendenti: interessati dalla disposizione sono tutti i lavoratori pubblici e privati (anche dipendenti da datori non imprenditori come le associazioni, le fondazioni e gli studi professionali) che non superano, rispettivamente, le soglie mensili di 1.923 e 2692 euro, in forza con qualsiasi tipologia contrattuale. Viene, esplicitamente escluso, come detto in precedenza, il rapporto di lavoro domestico. Per i lavoratori che hanno più rapporti di lavoro a tempo parziale ogni datore procede in autonomia.

Assetto e misura dell’incentivo: se in un mese, per effetto di entrate maturate in precedenza (lavoro straordinario, premi aziendale, arretrati) si supera la soglia di riferimento, si accede, se si è in quella più bassa a quella superiore e l’aliquota sarà quella applicabile ad essa (ora 6 punti percentuali), se, invece, si va oltre i 2.962 euro, per quel mese, non opera alcuna riduzione.

Condizioni di spettanza dell’incentivo: la misura agevolativa si applica, con le aliquote differenziate, fino al 31 dicembre 2023 non essendo, al momento, strutturale. Essa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori (il tutto avviene con l’intervento della Finanza Pubblica). L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione: di conseguenza, non si richiede il rispetto sia dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato: il cuneo fiscale è una misura di carattere generale a vantaggio dei singoli lavoratori appartenenti a fasce retributive medio-basse e, come tale, non è soggetto alla normativa comunitaria ed alla conseguente autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

Coordinamento con altri incentivi: L’esonero contributivo, che è un esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per tutto il 2023, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.



Fonte : Dottrina Lavoro