Contratto di lavoro stagionale: il CCNL può prevedere ulteriori ipotesi. Chiarimenti dell’INL

16 Marzo, 2021   |  

Il CCNL di settore può prevedere ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963

Le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali del D. Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore? A questa domanda ha risposto l’INL con la Nota n. 413 del 10 marzo 2021. Sul punto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato espressamente che rimane assolutamente confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali.

L’individuazione di queste ulteriori attività di lavoro stagionale possono essere differenti da quelle già indicati dal Dpr. n. 1525/1963. A queste tipologie di attività, si ricorda, non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine. Si ricorda, al riguardo, che la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato prevede che la durata del contratto non può essere superiore a 24 mesi. Inoltre, per i contratti che superano i 12 mesi è necessario l’indicazione della “causale”. L’obbligo vige per ogni rinnovo anche se la durata complessiva del contratto non supera i 12 mesi.

Contratto di lavoro stagionale: la disciplina
Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 24 mesi. Quindi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi. Tali disposizioni non si applicano, però, per le attività stagionali.

Il lavoro a termine prevede infatti diverse deroghe per quanto concerne le attività stagionali, le quali sono individuate all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. La menzionata norma, in particolare, stabilisce che i limiti del contratto a termine non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali:

  • individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • individuate dai contratti collettivi.

Tuttavia, fino all’adozione del menzionato decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del Dpr. n. 1525/1963.

Il CCNL può prevedere ulteriori ipotesi di stagionalità
In relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, il Ministero del Lavoro ribadisce che il rinvio operato dal co. 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al Dpr. n. 1525/1963:

avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.
Pertanto, afferma l’Ispettorato, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.

Per contrattazione collettiva di settore s’intendono:

i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Imprese turistiche stagionali: possibile concludere contratti a tempo indeterminato
Infine, il Ministero del Lavoro afferma anche che è possibile per le imprese turistiche stagionali – che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno – di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, non si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività.

Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

 



Fonte : Lavoro e Diritti