Contratti a termine e causali: i primi chiarimenti del Ministero del Lavoro

12 Ottobre, 2023   |  

Con la circolare 9 del 9 ottobre 2023 il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito ai rapporti di lavoro a tempo determinato e alle relative causali, molto attesa da tutti gli operatori e professionisti che operano nel campo delle risorse umane e del diritto del lavoro.

Il decreto Lavoro e i rapporti a tempo determinato
A tutti è noto che il D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, abbia liberato il rapporto a tempo determinato, anche nell’ambito della declinazione in somministrazione, dai rigidi vincoli del Decreto Dignità, abrogando le causali impraticabili dallo stesso prescritte, fatte salve quelle per ragioni sostitutive.
Il decreto ha altresì assimilato, in una razionale sistemazione, la proroga ed il rinnovo dei rapporti a termine tra le medesime parti nei primi dodici mesi iniziali acuasali, eliminando solo per tale periodo la necessità di una causale appunto per il rinnovo.
Il D.L. n. 48 non ha però modificato la durata complessiva dei rapporti a termine, né lo stop&go, né il contingentamento, né il numero delle proroghe, né ha abrogato lo 0,5% incrementale su ogni rinnovo che si aggiunge a quello base dell’1,4%.

E per quanto riguarda tali rapporti per la pubblica amministrazione ha normato in modo più chiaro ed organico la fattispecie già presente nel citato Decreto Dignità, il quale teneva esenti dalla novella restrittiva i rapporti flessibili nel pubblico.
Dal 4 maggio 2023 le causali, rectius le condizioni, per poter attivare (prorogare o rinnovare) un rapporto a termine, ove si superi il periodo acausale dei primi 12 mesi sono quelle individuate come segue nel corpo dell’art. 19 del Testo Unico dei Contratti:

a nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque:
1 entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
2 in sostituzione di altri lavoratori.

I chiarimenti ministeriali

Valenza della contrattazione collettiva
La prima lettura della nota di prassi a riguardo esclude in modo chiaro che la contrattazione applicata in azienda possa non essere che quella rispettosa dell’articolo 51 del decreto e quindi in tal caso valgono solo i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Vigenza delle condizioni precedenti e delle causali
Una seconda risposta che, a parere di chi scrive, appare di pregio è il passaggio riferito alla contrattazione collettiva intervenuta successivamente ed in ossequio all’ art. 41-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.

La “neutralizzazione”
Altra questione che attendeva una risposta, quella più rilevante, è riferita alla neutralizzazione.
Il comma 1-ter, aggiunto al testo originario dell’ articolo 24 in sede di conversione del decreto-legge 48/2023, introduce una previsione che consente di stipulare ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi (anche a scopo di somministrazione a tempo determinato), al netto di eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023.

Per tale ragione eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati antecedentemente al 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.
Quindi per il Ministero la lettura della novella normativa prevede, a decorrere dal 5 maggio 2023, che i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni dell’articolo 19, comma 1, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023,ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (non modificata dal decreto-legge).

La stipula dei contratti dal 5 maggio 2023
Altro importante chiarimento sul tema della neutralizzazione è la lettura ministeriale che viene fornita sulla stipula dei contratti dal 5 maggio 2023.
Per il Dicastero, l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo