Col Decreto semplificazioni abrogato il LUL telematico

18 Dicembre, 2018   |  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14.12.2018 – del Decreto Legge n. 135/2018 (Decreto semplificazioni), a partire dal 15 dicembre 2018, viene abrogato l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 151/2015 che prevedeva, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) presso il Ministero del Lavoro. La notizia già era stata diffusa attraverso un comunicato stampa rilasciato a margine del Consiglio dei Ministri n. 32 del 12.12.2018.
Più in particolare, la disposizione che ne prevede l’abrogazione è contenuta nell’articolo l’art. 3 del citato decreto semplificazioni.

Ricordiamo che la tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro era stata prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 151/2015 che, in un’ottica di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti, così disponeva: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Detto articolo, inoltre, disponeva che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, dovevano essere stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL con apposito Decreto del Ministero del Lavoro.

Come noto, in mancanza di istruzioni operative da parte del Ministero, il Legislatore ha ritenuto di dover posticipare l’entrata in vigore della tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro.
A tal proposito, rammentiamo che la decorrenza dell’adempimento era stata dapprima spostata in avanti di un anno (ovvero a partire dal primo gennaio 2018), con il DL 244/2016. Successivamente, con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), la decorrenza era stata fissata a partire dal primo gennaio del 2019 “all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: “gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “gennaio 2019”. All’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: “gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “gennaio 2019”.”

Ricordiamo che il Libro Unico del Lavoro è stato istituito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 allo scopo di rendere più semplici gli adempimenti a carico delle aziende.

In particolare, ha sostituito i libri alla cui tenuta erano, per Legge, obbligati i datori di lavoro, vale a dire i libri paga e matricola. Ha così unificato, in un unico registro, i dati relativi ai singoli lavoratori quali quelli riferiti a presenza e retribuzione. Esso equivale al cedolino paga con il dettaglio delle presenze del lavoratore e assolve alla funzione di documentare lo stato del proprio rapporto di lavoro ad ogni lavoratore nonché lo stato occupazionale dell’impresa agli organi di vigilanza.

Obbligati alla tenuta del registro sono tutti i datori di lavoro privati che occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, nonché associati in partecipazione, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.

Il Libro Unico è tenuto e conservato, in alternativa, presso:
la sede legale dell’impresa;
lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato;
i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

La tenuta telematica, dunque, non essendo stata disciplinata da alcun Decreto Ministeriale, ha così trovato epilogo con la sua l’abrogazione definitiva, disposta dal decreto semplificazioni. Rimangono, pertanto, invariate le regole sinora attuate.



Fonte : Fiscal Focus