Come funziona il nuovo blocco dei licenziamenti dal 18 agosto? Cos’è cambiato rispetto alla normativa precedente?
Il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto agosto) ha disposto la proroga del divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).
Il blocco, tuttavia, opera con tempistiche diverse perché legato a:
Di conseguenza, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18 settimane di Cassa ovvero, per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020.
Nella seconda ipotesi (esonero contributivo), la fine del blocco dev’essere calcolata con riferimento al doppio delle ore di integrazione salariale richieste con causale “COVID-19” per i mesi di maggio e giugno 2020. In tutti gli altri casi il termine è fissato per il 31 dicembre 2020.
Blocco licenziamenti Decreto Agosto: quali interessa
Il “Decreto Agosto” dispone il blocco fino al 31 dicembre 2020 dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e sospende le procedure eventualmente già in corso.
Inoltre, per le aziende “grandi” (quelle con più di 15 dipendenti) è disposto lo stop all’avvio di procedure di licenziamento collettivo. Sono poi sospese:
Fanno eccezione i licenziamenti intimati al personale già impegnato in appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore in base alla legge, al CCNL applicato ovvero ad una clausola del contratto di appalto.
Alle imprese è concesso di revocare nel 2020 i licenziamenti per GMO a patto che richiedano contestualmente un trattamento di integrazione salariale, decorrente dalla data di efficacia del recesso. In queste ipotesi il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza alcuno stacco temporale.
Deroghe alla disciplina
Rispetto alla disciplina “ante 18 agosto” il nuovo blocco dei licenziamenti non opera in maniera assoluta. Esistono infatti una serie di casistiche in cui all’azienda è concesso di recedere dal rapporto:
Blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto
Il governo, con la finalità di tutelare i posti di lavoro di fronte agli effetti economici preoccupanti causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto all’articolo 46 del Decreto legge n. 18/2020 (convertito poi in Legge n. 27/2020) il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo (data fine il 16 maggio 2020).
In particolare nel periodo citato è stato disposto lo stop:
Successivamente, il Decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) entrato in vigore il 19 maggio ha esteso l’efficacia del blocco fino al 17 agosto 2020, lasciando scoperte le giornate del 17 e 18 maggio in cui non era appunto vigente il divieto di licenziamento.
Con specifico riguardo ai licenziamenti collettivi lo stop ha riguardato le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91:
Inoltre, per effetto di una modifica intervenuta in sede di conversione del “Decreto Cura Italia” in Legge n. 27/2020 il blocco non ha riguardato i licenziamenti intimati al personale già impiegato in appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto di appalto.
Ammortizzatori sociali per 18 settimane
L’articolo 1 del “Decreto Agosto” introduce 9 settimane di ammortizzatori sociali per il periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, da richiedere con causale “COVID-19”, cui se ne aggiungono altrettante soggette tuttavia al pagamento di un contributo addizionale pari a:
Eventuali periodi di Cassa già richiesti ricadenti anche parzialmente in periodi posteriori al 12 luglio 2020 sono imputati, se autorizzati, alle prime nove settimane.
Il nuovo esonero contributivo
Strettamente legato, come si è visto, al divieto di licenziamento è il nuovo esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto”:
L’agevolazione, esonera i datori di lavoro dal versamento dei contributi INPS a loro carico:
Rientrano nella platea dei beneficiari anche coloro che hanno richiesto periodi di Cassa ai sensi del “Decreto Cura Italia” collocati, anche solo parzialmente, in periodi successivi il 12 luglio 2020.