Avviso di addebito Inps: cos’è e come difendersi

22 Marzo, 2018   |  

Avviso di addebito Inps: come funziona, come e quando impugnarlo.
L’Inps dispone di un efficace strumento di riscossione coattiva dei contributi e premi non versati: si tratta dell’avviso di addebito che, dal 2011, ha sostituito la cartella esattoriale ed ha la particolarità di essere immediatamente esecutivo.

Ciò vuol dire che, a differenza degli altri enti creditori, l’Inps non ha bisogno di attivare il procedimento di recupero dei contributi tramite cartella esattoriale, potendo ricorrere ad un atto proprio che, una volta notificato, può essere portato ad esecuzione con un’espropriazione forzata nei confronti del debitore.

Vediamo come funziona l’avviso di addebito e come può difendersi chi lo riceve.

Avviso di addebito Inps: come funziona
La notifica al contribuente avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o in alternativa attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.

Il pagamento dell’avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Per il pagamento si può utilizzare il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito.

L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.

I pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica prevedono un onere di riscossione del 3% sulle somme riscosse. Superati i 60 giorni, gli oneri aumentano al 6% e all’importo dovuto vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.

Avviso di addebito Inps: termini di decadenza
La legge prevede espressamente che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

  • per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;
  • per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

In altri termini, l’Inps, se vuole avvalersi della procedura di riscossione esattoriale, deve iscrivere a ruolo le somme dovute entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza del versamento.

Se l’iscrizione a ruolo avviene oltre tale data, la cartella esattoriale o avviso di addebito notificati al contribuente sono illegittimi in quanto l’Inps è definitivamente decaduto dalla possibilità di riscuotere i propri crediti tramite agente della riscossione.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di riscuotere i crediti non ancora prescritti, tramite azione ordinaria con ricorso al giudice. Secondo la Cassazione, la decadenza dall’iscrizione a ruolo rende impossibile la riscossione tramite agente della riscossione ma non annulla i debiti Inps, i quali possono essere pretesi in via ordinaria dell’istituto previdenziale.

Avviso di addebito Inps: termini di prescrizione
I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni decorrenti dal giorno in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli.

La prescrizione dei contributi previdenziali è interrotta da qualsiasi atto notificato al soggetto obbligato e contenente l’intimazione ad adempiere (per esempio: sollecito di pagamento, avviso di addebito, cartella esattoriale, decreto ingiuntivo ecc.).

Affinché l’atto interruttivo possa considerarsi valido, è necessario che la notifica avvenga entro cinque anni da quella dell’ultima intimazione di pagamento. La notifica oltre cinque anni avrebbe altrimenti ad oggetto un credito già caduto in prescrizione e quindi estinto.

L’avviso di addebito avente ad oggetto contributi risalenti ad oltre 5 anni prima è illegittimo, a meno che la prescrizione non sia stata interrotta da un’intimazione di pagamento (per esempio avviso bonario).

Avviso di addebito Inps: come difendersi
Ricorso contro l’avviso di addebito Inps per vizi di merito
L’avviso di addebito Inps può essere impugnato per vizi sostanziali, relativi cioè al merito della pretesa: per esempio in caso di contributi già versati o comunque non dovuti, contributi prescritti, errore di calcolo delle somme dovute a titolo di contributi, premi, interessi o sanzioni.

I vizi di merito possono essere fatti valere dinanzi al giudice (Tribunale – sezione lavoro) con ricorso da depositarsi nel termine di decadenza di quaranta giorni, decorrenti dalla data di notifica della cartella al destinatario.

L’avviso di addebito deve obbligatoriamente contenere, a pena di nullità, l’indicazione del termine di quaranta giorni utile per la proposizione del ricorso e l’autorità giudiziaria competente.

Ricorso contro l’avviso di addebito Inps per vizi formali
L’avviso di addebito Inps può essere impugnato anche per vizi formali, relativi cioè alla forma dell’atto o alla sua notifica: per esempio in caso di mancata indicazione delle voci di calcolo, mancata sottoscrizione, notifica nulla o inesistente, motivazione mancante o incompleta.

Secondo la Cassazione, i vizi formali devono essere impugnati con l’opposizione gli atti esecutivi nel termine più breve di venti giorni. I giudici ritengono infatti che le irregolarità formali dell’avviso, in quanto titolo esecutivo, devono essere sollevate attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il termine di quaranta giorni previsto dalla legge in materia di riscossione di contributi previdenziali si riferisce unicamente all’opposizione per vizi di merito.

Ricorso contro avviso di addebito Inps per vizi di merito e formali
Vizi sostanziali e vizi di merito possono essere dedotti in unico atto di opposizione. Per esempio, con lo stesso ricorso si può impugnare la prescrizione del credito e il difetto di notifica.  Ma quale termine bisogna rispettare in questo caso?

Per evitare di incorrere in decadenze, occorre depositare il ricorso entro venti giorni dalla notifica della cartella, altrimenti i vizi formali non possono più essere oggetto di opposizione. Difatti, se l’impugnazione avviene nel termine di quaranta giorni ma dopo i venti dalla notifica, il giudizio resta in piedi solo per l’accertamento dei vizi di merito dell’avviso, mentre per i vizi formali, in quanto denunciati tardivamente, l’opposizione è inammissibile.

Avviso di addebito: possibile il ricorso in autotutela
Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, contro l’avviso di addebito il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di venti o quaranta giorni dalla notifica.

In assenza di proposizione di ricorso giudiziario nel termine previsto, l’avviso di addebito diventa inoppugnabile.

Secondo l’Inps, tuttavia, è possibile intervenire in autotutela per annullare in tutto o in parte l’avviso, nei seguenti casi:

  • in presenza di una sentenza dell’autorità giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/avviso di addebito notificati, abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo. Se il giudice ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, la struttura dell’Istituto territorialmente competente darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio/annullamento, a seconda dei casi totale o parziale.
  • pur in assenza di una sentenza di accertamento dell’autorità giudiziaria, deve essere ammessa la possibilità di intervento in autotutela laddove la sede Inps competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, pur di fronte ad un titolo non più impugnabile (anche allo scopo di evitare la soccombenza dell’Istituto in un eventuale giudizio di accertamento).

Anche in questo caso, l’Inps, analizzata l’istanza del contribuente e verificata l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione del titolo, dovrà intervenire in autotutela sgravando/annullando il titolo indebitamente emesso.

Secondo l’Inps non è invece possibile intervenire in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile (cartella o avviso di addebito) qualora il contribuente eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso. In questo caso, infatti, la pretesa del contribuente non sarebbe basata su motivazioni che legittimino l’attivazione dell’Inps per ragioni di giustizia sostanziale.



Fonte : La Legge per Tutti