Attività stagionali: anche Confcommercio sigla l’accordo per la stagionalità

26 Aprile, 2019   |  

Avevamo già trattato dell’accordo siglato dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fipe, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, voluto allo scopo di superare le stringenti e pressoché inattuabili causali introdotte con la modifica del contratto a tempo determinato, contenute nel Decreto legge n.87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n.96 del 9 agosto 2018 che, come noto, è stato interessato dalla modifica di alcuni articoli relativi alla normativa di riferimento del D.Lgs. 81/2015, capo III, artt. da 19 a 29.

Corre l’obbligo di ricordare che in assenza di accordi, risulta quasi impossibile, stante l’attuale normativa, far fronte alle esigenze del settore del commercio, in occasione dell’intensificarsi delle attività in particolari periodi dell’anno, come ad esempio le festività natalizie, eventi, manifestazioni, fiere o sagre, ma anche per il periodo dei saldi. Tutte occasioni che non potevano più rientrare all’interno delle causali per i contratti a termine, non potendo giustificare né le esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro o sostitutive, tantomeno le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Dando seguito a quanto previsto per i settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, anche Confcommercio sigla l’accordo territoriale per la stagionalità.

Nella provincia di Rimini, Confcommercio ha raggiunto un’intesa con le organizzazioni sindacali provinciali, Cigl, Cisl e Uil, ed ha sottoscritto l’accordo sulla Stagionalità. In forza di questo accordo “territoriale” dunque, le imprese del commercio locale, che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, avranno la possibilità di assumere a tempo determinato in deroga alle limitazioni previste dalla normativa.

L’accordo, con validità per la stagione estiva ed efficacia limitata per il periodo che decorre dal 1° aprile 2019 e fino al 30 settembre 2019, intende superare i limiti della norma sulle assunzioni a tempo determinato, nelle aree turistiche della provincia di Rimini, fortemente condizionate da un’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno, che in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi rende possibile l’assunzione di personale a tempo determinato per ragioni di stagionalità.

Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino ha ribadito l’importanza di questo accordo, per dare risposta ad un’esigenza sentita dalle imprese locali del commercio, che devono poter gestire i picchi di lavoro intensificati in questo periodo dell’anno senza le limitazioni previste dalle nuove normative sui contratti a termine. Sottolineando la necessità di fornire uno strumento di flessibilità alle imprese locali che operano nel commercio, che non rientrando nel CCNL del Turismo, non avevano la possibilità di superare gli ostacoli e sopperire alle esigenze territoriali che in ogni caso prevedono un incremento di lavoro durante la stagione estiva.

Oltre al superamento delle causali, i contratti a termine stagionali non sono interessati dalle altre previsioni di legge previste per la generalità dei contratti a termine e nello specifico:

  • il termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge n. 96/2018 per i contratti a tempo determinato, non trova applicazione nelle attività stagionali;
  • l’assunzione di lavoratori stagionali non è soggetta a limiti quantitativi, pertanto non trova applicazione il limite riferito al rispetto della percentuale pari al 20% di rapporti a tempo determinato sul totale della forza aziendale a tempo indeterminato in riferimento al 1° gennaio;
  • nel contratto di lavoro stagionale non trova applicazione la disposizione dello “stop and go” ovvero un’interruzione del rapporto di lavoro per 10 o 20 giorni a seconda della durata del precedente rapporto di lavoro;
  • al contratto a tempo determinato stagionale non si applica la maggiorazione del contributo addizionale, destinato a finanziare la NASPI, pari all’1,40% che, per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018, ha subito un ulteriore incremento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.

La nostra penisola è fortemente interessata da picchi stagionali, basando in moltissimi territori la propria economia proprio sul turismo. L’accordo di Rimini ci auguriamo possa fare da apripista e superare gli ostacoli posti in essere dall’attuale normativa, anche in altre località, ugualmente ed attualmente ancora penalizzate.



Fonte : Fiscal Focus