Aspettativa dal lavoro: cos’è, come funziona e motivazioni per richiederla

4 Ottobre, 2018   |  

Viaggio tra i diversi tipi di aspettativa dal lavoro nati per rispondere alle esigenze dei lavoratori, dalla salute alla politica alle attività sindacali

L’aspettativa dal lavoro coincide con un periodo in cui per determinate esigenze il dipendente non è in grado di prestare l’attività lavorativa e di conseguenza non riceve alcun trattamento economico. Per la sua particolarità la richiesta dell’aspettativa sottostà a precise condizioni di legge o di contrattazione collettiva.

Normalmente si parla di aspettativa non retribuita, in quanto per ciò che concerne gli effetti economici, di norma i periodi di aspettativa comportano, da un lato, la conservazione del posto e, dall’altro, l’assenza di qualsiasi trattamento economico in favore del dipendente.

La mancanza della prestazione comporta infatti il venir meno del rapporto bilaterale che governa il rapporto di lavoro subordinato: il dipendente presta la sua attività manuale o intellettuale in favore del datore, mentre questi gli eroga la retribuzione.

Sono la legge e la contrattazione collettiva (talvolta la giurisprudenza) a stabilire le motivazioni valide per poterla richiedere; inoltre queste stabiliscono se durante l’aspettativa maturano istituti come anzianità di servizio, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, trattamento di fine rapporto.

Dopo aver visto brevemente cos’è e come funziona l’aspettativa dal lavoro, vediamo un elenco non esaustivo di motivazioni valide per richiederla.

Aspettativa dal lavoro: per esigenze formative
Per esigenze formative la legge (art. 5 L. 53/2000) concede ai lavoratori in forza in azienda da almeno 5 anni di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita finalizzato:

  • Al completamento della scuola dell’obbligo;
  • Al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
  • Alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.

La durata, continuativa o frazionata, non può eccedere gli 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante questo periodo non matura l’anzianità di servizio. Alla contrattazione collettiva è affidato il compito di individuare il numero massimo di lavoratori che ne può usufruire, oltre alla possibilità di intervenire con condizioni di maggior favore.

Aspettativa per motivi di salute: tossicodipendenza

I lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 124 DPR n. 309/90) o i loro familiari possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 3 anni, per prendere parte o assistere duranti i programmi terapeutici e riabilitativi. Lo stato di tossicodipendenza dev’essere accertato dal Servizio per la tossicodipendenza (SERT) istituito presso ogni ASL.

E’ legittima la previsione dei contratti collettivi che prevedono una durata inferiore per l’aspettativa concessa ai familiari. Il CCNL Commercio concede ad esempio 3 mesi continuativi, a fronte degli ordinari 3 anni riconosciuti al lavoratore tossicodipendente.

Aspettativa lavoro per gravi motivi familiari
Al verificarsi di gravi motivi familiari il lavoratore può richiedere (artt. 2 e 3 DM 278/2000) un congedo non retribuito per eventi legati alla situazione personale propria o:

  • del convivente;
  • dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
  • del coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi), genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

Tra i gravi motivi rientrano:

  • Le esigenze familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti citati;
  • situazioni che richiedono un impegno rilevante del dipendente o dei familiari nell’assistenza di uno dei soggetti citati;
  • situazioni di grave disagio personale in cui incorre il dipendente stesso;
  • le situazioni relative ai soggetti citati derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici, e, infine, la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Il congedo ha una durata di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, continuativi o frazionati. Ai contratti collettivi è lasciata la possibilità di disciplinare le modalità di richiesta e concessione da parte dell’azienda.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive
La legge riconosce periodi di aspettativa anche a coloro che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche. Hanno diritto (art. 31 L. 300/70) di richiedere periodi di aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato, i dipendenti privati:

  • Eletti membri del Parlamento nazionale o europeo;
  • Eletti membri dell’Assemblea regionale.

Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto oltre alla maturazione dell’anzianità di servizio, e al riconoscimento dei contributi utili alla pensione.

Parimenti, hanno diritto a periodi di aspettativa non retribuita gli eletti nelle amministrazioni locali (artt. 77 e 79 Dlgs. 267/2000). Regole particolari sono riservate ai seguenti soggetti:

  • Sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, presidenti di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali e assessori di comuni con più di 10 mila abitanti;
  • Presidenti di consigli comunali con più di 50 mila abitanti e presidenti dei consigli provinciali;
  • Presidenti dei consigli circoscrizionali qualora il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e i presidenti di aziende anche consortili.

Per le cariche citate, l’amministrazione provvede a versare, durante il mandato, i contributi previdenziali e i premi INAIL.

Provvede altresì a rimborsare al datore di lavoro la quota annua di tfr accantonata nel limite di 1/12 dell’indennità di carica. L’eventuale residuo è a carico del lavoratore.

Aspettativa per cariche sindacali
L’aspettativa dal lavoro spetta anche ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali. Hanno diritto a un periodo di aspettativa non retribuita (art. 31 L. 300/70) i dirigenti chiamati a ricoprire una carica sindacale provinciale o nazionale, per tutta la durata del loro mandato. Detto periodo è utile ai fini dell’accredito dei contributi utili per la pensione.

 



Fonte : Lavoro e Diritti