Appalti e subappalti: contratto da applicare dopo il D.L. n. 19/2024

Implicazioni della normativa sugli appalti e subappalti
Ho già avuto modo di trattare l’argomento su questo blog allorquando è uscito il testo originario del D.L. n. 19/2024, sottolineando le carenze della disposizione che disciplinava l’argomento. Fortunatamente, con la legge di conversione n. 56, il Parlamento è corso ai ripari e la norma emanata appare, oggi, abbastanza coerente con il panorama legislativo che intende preservare e tutelare i lavoratori impegnati negli appalti e subappalti di opere e servizi in tutti i settori (e, non solo, è bene precisarlo, in edilizia).

Ma, andiamo con ordine.
La norma ora afferma che a tutto il personale impiegato negli appalti e nei subappalti spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o del subappalti.

Cosa significa tutto questo?
Di per se stesso la disposizione non impone al datore che si è aggiudicato l’appalto di cambiare il CCNL applicato nella sua azienda ma gli impone  (cosa molto importante) per tutto il periodo dell’appalto ( la norma vale anche per il subappalto), di corrispondere a tutto il personale impegnato nell’opera o nel servizio, un trattamento economico e normativo (ad esempio, permessi, ferie, riposi ulteriori rispetto a ciò che prevede la legge, ecc.) non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Così come è scritta la norma sollecita alcuni chiarimenti:
1) Vanno presi in considerazione i contratti sottoscritti dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale, sulla scorta di elementi desumibili da varie indicazioni amministrative del Ministero del Lavoro che fanno riferimento sia al numero degli iscritti, che a quello dei CCNL stipulati, che al numero delle controversie individuali e collettive proposte nelle varie sedi, che al numero degli incontri obbligatori per l’esame congiunto correlato alla fruizione degli ammortizzatori sociali, che alla presenza articolata sul territorio. La norma esclude, senz’altro, i contratti collettivi stipulati da organizzazioni con bassa rappresentatività ed i c.d “contratti pirata”;
2) Il CCNL deve riferirsi al settore di appartenenza dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto (industria, artigianato, commercio, ecc.);

Considerazioni sul riferimento al CCNL e alla zona geografica
1) Il CCNL da prendere come riferimento deve essere strettamente connesso con le attività dedotte nel contratto di appalto. Tanto per fare un esempio, in un appalto di logistica stipulato da una impresa della grande distribuzione organizzata, non potrà essere preso a riferimento il CCNL multi servizi seppur sottoscritto dalle organizzazioni di settore di CGIL, CISL e UIL, ma quello della logistica sottoscritto dalle stese sigle. Ciò vale anche per l’edilizia ove, ad esempio, una azienda appaltatrice del settore artigiano, se effettua lavori edili, dovrà applicare lo specifico CCNL previsto per le imprese di quel settore.
2) La norma fa anche riferimento alla zona. Personalmente, ritengo che il tutto sia frutto di un refuso “dell’amanuense” che ha scritto l’emendamento, atteso che per il contratto collettivo da individuare sono sufficienti gli altri elementi che ho appena descritto: detto questo, siccome occorre, comunque, dare una interpretazione a ciò che il Legislatore, consapevolmente o inconsapevolmente ha detto, e ribadendo che si tratta di una indicazione del tutto inusuale, si può affermare che, occorrerà verificare se nella zona (che potrebbe coincidere con il comune o anche con un ambito territoriale più largo) siano presenti specifici accordi di secondo livello, che interessino quel comparto.

In conclusione
Su un quadro di tal genere è chiamato a controllare l’operatività ed il rispetto della norma tutto il personale addetto alla vigilanza e non soltanto gli ispettori del lavoro i quali, tra le altre cose estremamente importanti che debbono verificare in un contratto di appalto o di subappalto a cominciare dalla sicurezza sul lavoro, potrebbero emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 del decreto legislativo n. 124/2004, nei confronti del committente e dell’appaltatore o del subappaltatore, obbligati in solido, con l’indicazione dei crediti certi riscontrati nel raffronto tra il CCNL “leader” è quello effettivamente applicato: in caso di inottemperanza, al termine degli eventuali passaggi previsti dal predetto articolo 12, il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo.

di Eufranio Massi


10 Giugno 2024


Fonte : Dottrina Lavoro