INPS: Decontribuzione Sud – applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

28 Luglio, 2022   |  

L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, oggetto della Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (cfr. l’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020).

Datori di lavoro beneficiari
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.
L’agevolazione non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici;
l)- le imprese operanti nel settore finanziario;
m) le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

Assetto e misura dell’esonero
L’esonero in trattazione è pari:
– al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025;
– al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.

N.B. La decontribuzione Sud non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex D.lgs n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato ai seguenti requisiti:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento con altri incentivi
L’agevolazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 applicabile ai rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’incentivo all’assunzione di disabili, l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
N.B: In caso di cumulo, la decontribuzione Sud deve essere applicate in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.



Fonte : Dottrina Lavoro