Sicurezza sul lavoro: le regole da rispettare per evitare le sanzioni

26 Febbraio, 2024   |  

Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre al centro degli interventi del legislatore, a partire dal decreto Lavoro e fino ai più recenti documenti di prassi amministrativa.  In particolare, il D.L. n. 48 del 2023 è intervenuto in merito alla valutazione dei rischi e sulla nomina del medico competente, mentre l’interpello n. 1 del 2024, del Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria. Ulteriori interventi hanno riguardato la formazione obbligatoria, l’uso delle attrezzature di lavoro e gli obblighi di tutela per i lavoratori autonomi, nonché il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Valutazione dei rischi, medico competente e sorveglianza sanitaria
Anzitutto si interviene in merito agli obblighi prevenzionistici che incombono sul datore di lavoro e sui dirigenti per ampliare l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in azienda (art. 18, comma 1, lettera a, TUSL) che non è più limitato soltanto ai casi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ma si estende ora anche a tutti i casi in cui ciò sia “richiesto dalla valutazione dei rischi” compiuta a norma degli artt. 17 e 28 dello stesso Testo Unico.
A fronte dell’obbligo del datore di lavoro di elaborare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa” (art. 28, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), nell’adempiere al dovere di “individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda”, per effetto del D.L. n. 48/2023, perché sorga l’obbligo di nominare il medico competente (MC) non è più necessaria l’identificazione di uno o più rischi riconducibili alle previsioni dell’art. 41, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008. Va osservato che l’obbligo di nomina può essere delegato da parte del datore di lavoro, a norma dell’art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008, non rientrando fra gli obblighi datoriali non delegabili. Pertanto, laddove il datore di lavoro non era obbligato, quindi neppure legittimato, a nominare il MC, tale figura mancava, mentre ora se la nomina è richiesta dalla valutazione dei rischi, va nominato obbligatoriamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato.
Ne consegue che in azienda dovrà essere presente il MC anche per completare, partecipandovi direttamente con la sua collaborazione, la valutazione dei rischi e ai fini dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), giacché il disposto normativo deve necessariamente essere letto in funzione di quanto ora previsto dal D.L. n. 48/2023 (non più con riferimento ai soli “casi di cui all’articolo 41”, così nella risposta a interpello 14 marzo 2023, n. 2), estendendo agli esiti dell’analisi dei rischi aziendali l’obbligo di nomina del MC.

Obblighi del Medico competente e sorveglianza sanitaria
D’altronde, l’obbligo di nomina del MC all’esito di una prima valutazione dei rischi svolta in sua assenza non si estende automaticamente all’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria tout court, non essendo stato oggetto di modifica da parte del “decreto Lavoro” l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (INL, Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017; Min. Lav. risposta a Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022).
In mancanza di nomina del medico competente si realizza un reato contravvenzionale punito con arresto o ammenda (art. 55, co. 5, lett. d).
Altro campo di azione del D.L. n. 48/2023 attiene agli obblighi del medico competente che ora, anzitutto, è chiamato in occasione delle visite relative all’assunzione del lavoratore interessato (“visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e “visita medica preventiva in fase preassuntiva”, art. 41, c. 2, lett. a) ed e-bis), D.Lgs. n. 81/2008), anche a richiedere allo stesso lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, valutandone il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento (art. 25, comma 1, lettera e-bis, TUSL).
In secondo luogo, il decreto Lavoro obbliga il medico competente a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, indicando un soggetto in possesso dei requisiti necessari per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato (art. 25, comma 1, lettera n-bis, TUSL). La disposizione risolve i problemi relativi ai casi di impedimento temporaneo del professionista nominato dal datore di lavoro, a fronte dell’obbligatorietà (specificamente sanzionata) di una pluralità di adempimenti affidati dal Testo Unico in via esclusiva al solo MC, senza espressa facoltà di delega, riguardando atti che devono essere compiuti ed attività che devono essere svolte esclusivamente dal MC nominato, fatta eccezione per la sola ipotesi prevista dall’art. 39, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 che consente al professionista incaricato di “avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”.
Per quanto nessuno dei due obblighi sia direttamente sanzionato in capo al MC, non può omettersi di segnalare che il datore di lavoro (o il dirigente delegato) è chiamato in ogni caso a vigilare, affinché il medico competente adempia agli obblighi previsti a suo carico dal Testo Unico, a norma dell’art. 18, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 55, c. 5, lett. e).

Sorveglianza sanitaria
Ancora in materia di corretta attuazione della sorveglianza sanitaria, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, ha fornito specifici chiarimenti in merito all’obbligo di visita per i lavoratori che si trovano a rientrare al lavoro dopo un periodo di assenza prolungato.
Specificamente, poiché l’art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve, fra l’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, mentre l’art, 41, comma 2, lettera e-ter), prevede che la sorveglianza sanitaria deve comprendere anche una visita medica che precede la “ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, la Commissione ha ritenuto che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti a tale visita medica prima di riprendere la propria attività lavorativa dopo un’assenza che si è protratta per oltre 60 giorni per motivi attinenti alla salute, allo scopo di consentire al datore di lavoro, per il tramite del Medico competente, di verificare l’idoneità dei lavoratori rientranti alla rispettiva mansione.
La Commissione nel redigere l’interpello n. 1/2024, peraltro, ha trovato conforto nella giurisprudenza recente della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29756; 27 marzo 2020, n. 7566) che legge l’art. 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. n. 81/2008 nel senso che “la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica”.

Monitoraggio e controllo sulle attività formative
Il D.L. n. 48/2023 torna anche sul tema della formazione, già oggetto di riforma con il D.L. n. 146/2021, per stabilire che l’accordo Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, che accorpa, rivisita e modifica i precedenti accordi in materia di formazione, oltre a garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, in uno con le modalità della verifica finale di apprendimento e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, preveda anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi stessi, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (art. 37, comma 2, lettera b-bis, TUSL).

Attrezzature di lavoro
Infine, il D.L. n. 48/2023 si occupa delle attrezzature di lavoro, per precisare che le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, sono svolte direttamente (in precedenza solo su incarico di ASL o INAIL) da soggetti privati abilitati che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro) territorialmente competente (art. 71, comma 12, TUSL). Si segnala che il Ministero del Lavoro, con il decreto Interministeriale n. 76 del 20 giugno 2023, ha adottato il quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Con riguardo a chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore, ora si prevede che oltre ad attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione in autocertificazione del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo, senza che il datore di lavoro sia più obbligato a indicare i nominativi dei lavoratori incaricati del loro uso (art. 72, comma 2, TUSL).
La previsione normativa riguarda soltanto le attrezzature noleggiate o concesse in uso per il loro immediato utilizzo, non quelle che non hanno alcuna previsione di utilizzazione, ma l’esclusivo e documentato fine riparatorio per la successiva messa in uso (risposta a interpello 13 dicembre 2017, n. 1). Si tenga presente che, in caso di inadempimento, venditore, noleggiatore o concedente in uso sono puniti con sanzione amministrativa (art. 87, co. 7).
Si prevede poi che in merito alle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, se il datore di lavoro ne fa direttamente uso deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e circolare INL 16 febbraio 2022, n. 1) al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, e non più assicurare soltanto la formazione dei lavoratori addetti (art. 73, comma 4-bis, TUSL). Adempimento che viene specificamente sanzionato modificando l’art. 87, comma 2, lettera c), TUSL per prevedere l’applicazione della pena dell’arresto o dell’ammenda al datore di lavoro e al dirigente anche in caso di violazione del nuovo art. 73, comma 4-bis.
La violazione dell’obbligo di formazione e addestramento del datore di lavoro quanto alle attrezzature di lavoro, con riguardo a quelle che richiedono conoscenze particolari, integra una delle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, previste dall’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, che fanno scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale, a norma dell’art. 14 del Testo Unico (INL, circolari 9 novembre 2021, n. 3 e 9 dicembre 2021, n. 4).

Valutazione dei rischi strutturali nella scuola
La legge n. 85/2023, nel convertire il D.L. n. 48/2023, ha previsto l’inserimento nell’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 di un comma 3.3. in ragione del quale nel contesto della disciplina in tema di valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche e sull’individuazione delle misure necessarie a prevenirli, si prevede che le amministrazioni obbligate alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici, adempiono (senza possibili incolpazioni o attribuzioni di responsabilità) agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro svolgendo correttamente la valutazione dei rischi menzionata (effettuata congiuntamente al dirigente dell’istituzione scolastica che occupa l’edificio interessato) e adottando la conseguente programmazione degli interventi necessari (in ogni caso individuati nel limite delle risorse disponibili).

Opere provvisionali anche per gli autonomi
Il decreto Lavoro si preoccupa poi di estendere gli obblighi di tutela per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti (art. 21, comma 1, lettera a, TUSL), i quali non devono più limitarsi a utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, ma anche munirsi di “idonee opere provvisionali”, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IV del TUSL.
L’intervento normativo intende aumentare il livello di prevenzione antinfortunistica specialmente nel settore delle costruzioni, nei cantieri edili, dove operano in modo significativo i lavoratori autonomi, chiamati ad applicare la disciplina che governa le opere provvisionali. Secondo la lettera dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 si tratta degli apprestamenti necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, e più precisamente in base all’Allegato XV.1, punto 1, si fa riferimento a: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi.
Nel manuale diffuso da INAIL sulla progettazione della sicurezza nei cantieri, si chiarisce che le opere provvisionali sono tutte quelle opere di servizio, di sicurezza e di sostegno che forniscono ausilio alla realizzazione dei lavori civili, che hanno una durata temporale limitata e vanno rimosse quando viene a cessare la specifica necessità di sicurezza per cui sono state realizzate.
Obbligare anche i lavoratori autonomi all’utilizzo delle opere provvisionali pone rimedio a una evidente lacuna, rendendo effettivo il dovere di verifica della idoneità tecnico professionale che il lavoratore autonomo deve attestare (al committente e all’impresa affidataria) ai sensi dell’Allegato XVI, punto 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 (esibendo, fra l’altro, “specifica documentazione attestante la conformità (…) di macchine, attrezzature e opere provvisionali”).
In prospettiva sanzionatoria, per la mancata ottemperanza al nuovo obbligo relativo alle opere provvisionali, i lavoratori autonomi (e gli altri soggetti interessati) sono puniti con la pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 60, c. 1, lett. a) come violazione degli obblighi dell’art. 21 del Testo Unico, ma se le opere non sono a norma possono scattare le più gravi pene previste per la violazione degli artt. 112 e 122 del D.Lgs. n. 81/2008

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri
Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, il D.L. n. 48/2023, nel testo derivante dalla conversione in legge, interviene a modificare l’art. 98, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, per prevedere l’inserimento fra i titoli di studio idonei a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa richiesti per svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
In particolare, il titolo di studio preso ora in considerazione dal legislatore è la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe L/SNT/4, DM del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009), la quale, in ogni caso deve essere accompagnata da una attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, che comprovi l’effettivo svolgimento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

Preposto
Il D.L. n. 146/2021 ha previsto l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, assicurando che il preposto non può subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività, stabilendo che il preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sancendo che in caso di rilevazione di comportamenti non conformi in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite il preposto deva intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista la inosservanza, egli è chiamato a interrompere l’attività e informare i superiori diretti. Allo stesso modo il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e per ogni condizione di pericolo.
Su tale perimetro normativo è intervenuta la Commissione del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, per fornire utili chiarimenti in merito alla figura del preposto.
In particolare, la Commissione ha ritenuto che, dal testo del D.Lgs. n. 81/2008 come novellato dal DL n. 146/2021, emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, come figura di garanzia all’interno del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in azienda, per cui sussiste sempre l’obbligo di individuarlo a prescindere dalle caratteristiche aziendali.
L’interpello n. 5/2023 chiarisce poi che la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro soltanto come extrema ratio vale a dire quando il datore di lavoro sovraintende personalmente e direttamente all’attività lavorativa detta, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali, secondo un’analisi e una valutazione obiettiva circa l’effettivo assetto aziendale, e comunque alla luce di una modesta complessità organizzativa. In questa prospettiva, dunque, le funzioni di preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro nelle imprese con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso.

Sistema sanzionatorio
Da ultimo rileva anche l’ennesima riforma del quadro sanzionatorio posto a presidio degli obblighi e dei divieti contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008. Se, infatti, per effetto dell’art. 306, c. 4-bis,
D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° luglio 2013 le ammende e le sanzioni sono state incrementate del 9,6%, senza arrotondamenti (ML, nota n. 12059/2013), la norma prevede una rivalutazione ogni 5 anni, che era stata operata con decreto del Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, il quale aveva stabilito che le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9% (INL, lett. circ. 22 giugno 2018, n. 314).
Tuttavia, per effetto dell’art. 1, c. 445, lett. d), n. 2, Legge n. 145/2018, gli importi delle sanzioni pecuniarie, penali e amministrative, vennero ulteriormente aumentati nella misura del 10% dal 1° gennaio 2019, con l’ulteriore previsione che, in caso di recidiva nel triennio, la sanzione aumenta di un ulteriore 10% (INL, circolare 14 gennaio 2019, n. 2).
Infine, con Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 del Ministero del Lavoro (che ha avocato a sé la titolarità di adottare il provvedimento già riconosciuta formalmente al Direttore Generale dell’INL) è stato stabilito che dal 1° luglio 2023 le ammende e le sanzioni amministrative fossero nuovamente incrementate del 15,9%, senza arrotondamenti.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo