Le nuove regole sulle compensazioni dopo il D.L. 50/2017

Con il D.L. n 50 del 24/04/2017, in vigore dallo stesso giorno con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Legislatore ha decretato importanti modifiche in materia di compensazioni ex art. 17 D.Lgs 241/97. A chiarimento delle nuove disposizioni normative che hanno interessato l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari e di apposizione del visto di conformità è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 04/05/2017. L’art. 3 del D.L. 50/2017 prevede, a decorrere dal 24/04/2017, un inasprimento dei vincoli di utilizzo sul modello F24 dei crediti d’imposta in compensazione “orizzontale”. Infatti, da suddetta data viene esteso a tutti i soggetti titolari di partita iva l’obbligo di utilizzare “esclusivamente” i canali telematici Entratel/Fisconline per la presentazione dei modelli F24 che espongano crediti in compensazione, indipendentemente dal loro ammontare dal saldo finale  della delega di pagamento (ricordiamo che precedentemente l’obbligo di presentazione telematica sussisteva solo in caso di utilizzo di crediti in compensazione con  saldo a “zero” del mod. F24). Le nuove regole interessano l’utilizzo dei crediti relativi a imposte sui redditi, IRAP, IVA, ritenute alla fonte e imposte sostitutive. La modifica alla modalità di trasmissione dei modelli F24 viene, inoltre, accompagnata a nuovi vincoli per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari. Viene infatti ridotta da 15.000 a 5.000 la soglia oltre la quale l’utilizzo dei suddetti crediti è subordinato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Questa nuova soglia sul visto di conformità riguarda l’utilizzo sia dei crediti IVA, con esclusione di quelli per cui si è predisposto il modello IVA TR, che di quelli ai fini delle imposte dirette e IRAP anche quì la specifica esclusione di quelli derivanti dai rimborsi per assistenza fiscale e del bonus ex art. 1 D.L. 66/2014 (Bonus Renzi).  Le nuove disposizione ex art. 3 D.L. 50/2017 trovano applicazione “per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore” e quindi in relazione a tutti i crediti emergenti da dichiarazioni presentate dopo la data del 23/04/2017.


13 Luglio 2017


Fonte : Leggi di Lavoro