Unione civile, diritto al congedo matrimoniale

25 Ottobre, 2017   |  

Congedo matrimoniale: il componente dell’unione civile ha diritto all’assenza e all’indennità dell’Inps?

Io e il mio compagno stiamo per unirci civilmente: abbiamo diritto al congedo matrimoniale?

I lavoratori dello stesso sesso uniti civilmente hanno diritto al congedo matrimoniale ed alla relativa indennità corrisposta dall’Inps, anche se non stanno contraendo un vero e proprio matrimonio: lo ha appena reso noto l’Inps con una recente circolare [1], che conferma quanto disposto dalla legge sulle unioni civili, ossia la piena equiparazione dell’unito civilmente al coniuge, anche dal punto di vista previdenziale.

Il diritto al congedo matrimoniale, peraltro, come già avviene per il secondo matrimonio e i successivi, può essere fruito per l’unione civile, anche se è già stato fruito per le prime nozze.

Congedo matrimoniale per unione civile: per quanti giorni
Ricordiamo che il congedo matrimoniale spetta ai due coniugi, o ai due componenti dell’unione civile, in occasione delle nozze aventi validità civile o, come appena chiarito, dell’unione civile: si tratta di un congedo retribuito, generalmente della durata di 15 giorni (la durata è differente a seconda del contratto collettivo applicato dall’azienda).

Il congedo non è computato assieme alle ferie annuali, in quanto è un periodo aggiuntivo rispetto alle assenze retribuite spettanti normalmente, come ferie e permessi. Difatti, le festività che cadono durante il periodo di congedo sono pagate a parte.

L’inizio del congedo non deve per forza coincidere col giorno delle nozze o col giorno in cui è celebrata l’unione civile: la distanza tra questa data e l’inizio dell’assenza retribuita, però, se non è stabilita dai contratti collettivi, deve essere ragionevole [3] e non eccessiva

Congedo matrimoniale per unione civile: com’è retribuito
La retribuzione del congedo matrimoniale è stabilita dai contratti collettivi: normalmente è pari alla paga ordinaria spettante al lavoratore.

Durante il congedo maturano tutti i ratei ordinariamente spettanti al lavoratore: ferie, tredicesima, eventuale quattordicesima, permessi e tfr.

L’assegno per congedo matrimoniale non può essere cumulato con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria (Cig e Cigs). Dato che l’indennità per congedo matrimoniale risulta maggiore rispetto a questi trattamenti, viene erogata al loro posto, in quanto il lavoratore ha diritto alla prestazione più favorevole.

L’unica eccezione è costituita dall’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro: questa, infatti, dovendo essere necessariamente corrisposta, fa sì che l’assegno possa essere erogato solo nei limiti della differenza tra l’importo spettante e quanto già corrisposto dall’Inail.

Congedo matrimoniale per unione civile: chi lo corrisponde
L’indennità è a carico sia dell’Inps che del datore di lavoro, ma vi sono delle particolarità a seconda della categoria a cui il dipendente appartiene.

Nel dettaglio, possono percepire l’assegno matrimoniale dall’Inps:

  • gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative (il beneficio, in quest’ipotesi, spetta per un massimo di 8 giorni, ed è anticipato dall’azienda, che garantisce l’assegno nelle successive giornate, sino ad arrivare a 15 giorni di durata del congedo);
  • i lavoratori disoccupati o sospesi, se sono stati occupati per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
  • i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
  • i lavoratori licenziati per cessazione dell’attività;
  • i lavoratori assenti dal servizio per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi);
  • i lavoratori extracomunitari che si sposano all’Estero, se hanno prestato la propria attività presso un’azienda italiana, risultano residenti in Italia ed hanno acquisito lo status di coniugati nel nostro Paese.

Domanda di congedo matrimoniale per unione civile
Non esiste un modulo prestabilito per inviare la domanda di congedo al datore di lavoro (è sufficiente anche un’istanza informale in carta semplice): è però necessario, secondo la maggior parte dei contratti collettivi, che il lavoratore presenti l’attestazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio. In caso di unione civile, il lavoratore dovrà dunque produrre la certificazione dell’unione civile.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno matrimoniale, cioè dell’indennità dovuta per il congedo, nei casi in cui è pagato direttamente dall’Inps, questa deve essere presentata:

  • in via telematica, tramite il sito web dell’Istituto, alla sezione “Servizi per il cittadino” (sarà necessario munirsi di apposito codice pin o dell’identità unica digitale spid);
  • tramite contact center Inps Inail (è comunque necessario il possesso del Pin);
  • tramite patronato.

All’istanza deve essere allegata la documentazione che attesti l’avvenuto matrimonio o l’avvenuta unione e la copia dell’ultima busta paga, che servirà all’Inps per il calcolo dell’indennità.

note
[1] Inps Circ. n. 84/2017.

[2] L.76/2016.

[3] Cass. sent. n. 9150/2012.



Fonte : La Legge per Tutti