Smart working e accordo individuale: cosa cambia dopo il 31 marzo 2022

18 Marzo, 2022   |  

Il 31 marzo 2022 coinciderà con l’ultimo giorno in cui le aziende potranno ricorrere allo smart working semplificato, introdotto sin dall’inizio dell’emergenza COVID-19 al fine di incentivare il lavoro da casa riducendo così il rischio di assembramenti e la diffusione del virus, oltre a rappresentare un valido strumento per garantire una continuità produttiva di fronte ai provvedimenti che limitavano la circolazione delle persone, soprattutto durante il primo lockdown.

Dal 1° aprile prossimo, le lancette ci riporteranno allo smart working pre-pandemia quello, per intenderci, disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81 dove, al Capo II, con l’obiettivo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si è voluto promuovere il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti.

Una differenza però rispetto al passato è la spinta verso la regolamentazione (da parte della contrattazione collettiva) del lavoro agile nella fase post-pandemica. E’ non a caso su questi presupposti che il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e le Parti Sociali coinvolte (rappresentate da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Allenza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania) hanno siglato un documento dal titolo “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.

Il testo si pone appunto l’obiettivo di fornire linee di indirizzo “che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e / o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali”.

Analizziamo nel dettaglio come sarà il lavoro a distanza dal 1° aprile 2022, alla luce delle Linee guida e della Legge numero 81/2017.

Smart working dopo il 31 marzo 2022: chi potrà continuare a lavorare a distanza
Il ricorso al lavoro a distanza è potenzialmente esteso a tutti coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato. Naturalmente deve trattarsi di mansioni idonee ad essere svolte da remoto, in particolare, come prevede la Legge numero 81/2017:

  • In parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali;
  • Senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • Con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.

Esistono poi talune categorie lavorative che, rispetto ad altre, hanno priorità di accesso allo smart working, nello specifico:

  • Lavoratrici nei tre anni successivi la conclusione del congedo di maternità;
  • Lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave.

Tra i principi definiti dalle Linee guida sul lavoro agile figura (articolo 1) che:

  • L’adesione allo smart working avviene su base volontaria;
  • L’eventuale rifiuto del dipendente a svolgere l’attività da remoto non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Come ricorrere allo smart working dopo il 31 marzo
Con la fine dell’emergenza sanitaria da COVID-19, coincidente con il 31 marzo 2022, viene meno il ricorso al lavoro a distanza di tipo “semplificato”. Questo significa che a partire dal prossimo 1° aprile tutti i dipendenti privati potranno svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità “da remoto” previa stipula di un accordo individuale, in forma scritta, con il datore di lavoro.

La forma scritta, come disciplinato dall’articolo 19 comma 1 della Legge numero 81/2017, è richiesta ai fini della “regolarità amministrativa e della prova”.

Una volta stipulato l’accordo, questo dev’essere inviato a cura del datore di lavoro alla Pubblica Amministrazione utilizzando la piattaforma del Ministero del Lavoro, disponibile sul portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”.

Nella comunicazione dovranno essere altresì riportati i dati relativi a:

Lavoratore e datore di lavoro;
Data di assunzione;
Tipologia contrattuale;
Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e voce di tariffa INAIL;
Data di sottoscrizione, tipologia e (se a tempo determinato) data di fine validità dell’accordo di lavoro agile.
Tuttavia, come riporta Roberto Camera sulla pagina “ipsoa.it”, un emendamento alla legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (D.L. del 27 gennaio 2022 numero 4) elimina l’obbligo di allegare l’accordo di smart working alla comunicazione da inoltrare sulla piattaforma ministeriale. L’emendamento, scrive Camera, prevede “unicamente la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale”.

La semplificazione in parola, se confermata, sarà comunque operativa, una volta approvata la legge di conversione, previa emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Continua a leggere su https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/smart-working-accordo-individuale-31-marzo



Fonte : Lavoro e Diritti