Riorganizzazione e crisi aziendale: cambiano i parametri orari per l’autorizzazione [E.Massi]

18 Settembre, 2017   |  

Con il prossimo 24 settembre viene meno la vigenza dell’art. 44, comma 3, del D.L.vo n. 148/2015 che aveva spostato, in avanti di due anni, la disposizione, contenuta nell’art. 22, comma 4, che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS riferita alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale con continuazione dell’attività. La disposizione chiarisce che le concessioni possono essere autorizzate nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco temporale al quale si riferisce il programma autorizzato.
Come accade con frequenza, con cadenze temporali ben antecedenti l’evento, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, è intervenuta a fornire agli operatori le proprie indicazioni: ciò è avvenuto con la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, emanata con il parere positivo dell’Ufficio Legislativo del Ministero.

Le indicazioni ministeriali, sulle quali mi soffermerò, trovano applicazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ove la conclusione della consultazione sindacale e la presentazione telematica dell’istanza con le conseguenti sospensioni (che debbono iniziare entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, come chiarito dopo le modifiche intervenute con l’art. 2 del D.L.vo n. 185/2016) siano avvenute a partire dal 24 settembre 2017.

Quindi, non più CIGS senza alcun limite, ma integrazione salariale straordinaria condizionata da un tetto percentuale di ore lavorabili, rispetto alle quali la Direzione Generale fornisce sia alle aziende che alle parti sociali che partecipano alla consultazione, che agli organi di vigilanza chiamati ad effettuare le opportune verifiche secondo le indicazioni dettate dalla circolare n. 27 del 4 agosto 2016, un criterio di misurazione. Tale operazione viene effettuata riallacciandosi a quanto affermato dal comma 1 dell’art. 25, laddove viene chiesto all’impresa di comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva oggetto dell’intervento, distinti a seconda dell’orario contrattuale.
La circolare n. 16 ha ben presente la circostanza secondo la quale voler calcolare “a priori” il numero delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata durante tutto il programma di intervento non è cosa facile in quanto lo stesso potrebbe essere oggetto di modifiche: di qui la necessità di individuare un altro parametro finalizzato a stabilire “da subito” il “plafond” delle ore autorizzabili.

Esso viene, di conseguenza, individuato nel dato relativo al numero dei dipendenti occupati mediamente nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Da ciò ne discende che ai fini della identificazione di tale unico parametro fisso (sul quale va computato l’80%) risultano ininfluenti le assenze, a vario titolo, che hanno caratterizzato la prestazione lavorativa del semestre precedente.

Per completezza di informazione, ricordo i criteri utilizzati dall’INPS per calcolare la media semestrale dei dipendenti: nella determinazione dei lavoratori occupati sono compresi i dipendenti di qualsiasi qualifica, compresi gli apprendisti, pur se gli stessi, come i dirigenti ed i lavoranti a domicilio non siano destinatari di trattamento integrativo, mentre il personale intermittente va computato in relazione alle giornate di lavoro svolte come previsto dall’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015. Il lavoratore assente, pur se non retribuito, va calcolato, a meno che non sia computato l’eventuale sostituto, mentre per quelli a tempo parziale si segue la regola del “pro-quota” con arrotondamento per difetto per eccesso, seguendo la previsione contenuta nell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015. Per le aziende di nuova costituzione (con una “vita” inferiore ai sei mesi) il requisito occupazionale va determinato in relazione ai mesi di attività.

Sotto l’aspetto procedurale il Ministero del Lavoro ricorda che:

ai fini dell’erogazione del trattamento l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario va allegato alla istanza telematica inviata attraverso il sistema di CIGSonline;
l’elenco nominativo sarà inviato dalla Direzione Generale all’INPS, unitamente al decreto di concessione del trattamento;
l’istanza datoriale di richiesta della CIGS deve essere accompagnata dall’impegno a non superare il tetto dell’80% delle ore lavorabili avendo, appunto, quale riferimento la totalità dei dipendenti mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente;
l’INPS è tenuto a verificare il rispetto del limite in relazione alle ore di riduzione di attività o di sospensione effettivamente operate.
Fin qui la nota ministeriale che, a mio avviso, va inquadrata all’interno dell’attuale assetto normativo per cui ritengo opportuno focalizzare alcuni concetti importanti.

Dal 24 settembre 2015 le disposizioni in materia di trattamento ordinario e straordinario (vi è rientrato anche il contratto di solidarietà difensivo) sono completamente cambiate e lo stesso “quinquennio” rispetto al quale calcolare gli interventi integrativi da “fisso” è passato a “mobile” (ossia inizia dal momento in cui, dopo il 24 settembre 2015, l’imprenditore ricorre ad uno qualsiasi degli ammortizzatori). Nel periodo preso in considerazione gli ammortizzatori (compresa la CIGO)  durano complessivamente 24 mesi che possono arrivare a 36 se il contratto di solidarietà difensivo (strumento preferito dal Legislatore) viene fruito nei primi due anni (nel settore dell’edilizia ove è, praticamente, assente, il contratto di solidarietà, il limite massimo è fissato in 30 mesi). Ovviamente, il “godimento” non è affatto indolore in quanto, in una sorta di “bonus-malus”, la percentuale del contributo addizionale calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, sale progressivamente nel triennio, passando dal 9% del primo anno, al 12% del secondo ed al 15% del terzo, con un aggravio di costi che, sovente, spinge il datore di lavoro a trovare soluzioni espulsive, magari anche concordate con le parti sociali.

La richiesta di integrazione salariale deve riguardare l’unità produttiva.

Quest’ultimo è un concetto molto importante nel quadro delineato dal D.L.vo n. 148/2015 in quanto serve per focalizzare una serie di istituti che possono così riassumersi:

per definire il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, interpretati alla luce dei chiarimenti intervenuti con la circolare INPS n. 139/2016;
per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore (quinquennio mobile, biennio mobile per il calcolo delle 52 settimane, 1/3 delle ore lavorabili ex art. 12, comma 5);
per definire l’incremento del contributo addizionale anche in relazione ai limiti temporali di “godimento” degli ammortizzatori;
per radicare la competenza delle varie sedi territoriali dell’INPS per la trattazione delle domande.
Giuridicamente il concetto non risulta definito per cui vanno individuati alcuni requisiti essenziali che, ai fini degli interventi integrativi, possono così sintetizzarsi anche alla luce dei chiarimenti ulteriori intervenuti con la circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017:

attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo anche se riferito ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività o del ciclo di vendita;
autonomia amministrativa sotto l’aspetto organizzativo, caratterizzata da una sostanziale indipendenza tecnica: l’unità produttiva è dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta e che abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così’ da permettere in piena autonomia le scelte più confacenti. Aver posto, rispetto al passato, l’alternativa tra autonomia finanziaria e autonomia tecnico funzionale, fa sì che, legittimamente, la richiesta possa pervenire per una unità produttiva priva di autonomia finanziaria come, ad esempio, i punti vendita di un’impresa della grande distribuzione;
maestranze in forza addette in via continuativa.
Senza volere entrare nel merito di una serie di questioni correlate al concetto di unità produttiva, che mi porterebbero lontano dai temi di questa riflessione, ritengo necessario soffermarmi su alcuni concetti.

Il primo riguarda  il limite dell’80% calcolato sui dipendenti mediamente in forza nei sei mesi antecedenti la richiesta.

L’80% è complessivo, nel senso che, ad esempio, si potrebbe verificare una riduzione superiore a tale percentuale per alcuni lavoratori, compensata da un pari numero di altri dipendenti con una riduzione inferiore.

C’è, poi, un altro aspetto che ritengo di primaria importanza: il “plafond” di ore autorizzabili viene calcolato su un periodo di sei mesi (i sei mesi antecedenti).

Ciò significa che, a fronte delle novità che vengono “a regime” dopo due anni, occorrerà ben dosare il ricorso all’ammortizzatore in quanto una volta raggiunto il tetto massimo delle ore autorizzabili, non ci sarà più copertura. Di qui la necessità di “far convivere” con l’integrazione salariale (magari, anche con l’accordo delle organizzazioni sindacali) altri strumenti deflattivi come la gestione degli esuberi sia attraverso una procedura collettiva di riduzione di personale anche con recessi “non oppositivi”, che con ricollocazioni in altre aziende durante il periodo di CIGS. Su quest’ultimo punto, stando alla discussione in corso tra Governo e parti sociali, sarebbe allo studio un provvedimento da inserire nella legge di Bilancio per l’anno 2018, che prevederebbe l’istituto della ricollocazione ex art. 17 del D.L.vo n. 22/2015 (opportunamente rimodulato), “anticipato” durante l’ammortizzatore piuttosto che alla fine dello stesso, con benefici economici per i lavoratori interessati, per le imprese assumenti e per quella “cedente” (tutti da quantificare).
Il secondo concetto riguarda una nuova possibile lettura della definizione di unità produttiva ed il c.d. “rischio-esaurimento” di cui parla in maniera appropriata il dr. Enzo De Fusco in una pregevole riflessione apparsa sul Sole 24 ore dell’8 settembre 2017.

Il rischio paventato, a ragione, riguarda le modalità con le quali, nel biennio appena trascorso, le imprese hanno presentato, le varie istanze di integrazione salariale straordinaria che, è bene ricordarlo, prevedono un periodo massimo per la riorganizzazione di 24 mesi e di 12 per la crisi aziendale. Il concetto di unità produttiva utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi è stato quello della identificazione “tout court” dello stabilimento ove normalmente viene svolta l’attività produttiva, con la conseguenza che se la richiesta di CIGS ha riguardato una sola linea di produzione e, magari, si è protratta per un lungo periodo di tempo perché, ad esempio, si è proceduto ad una riorganizzazione della stessa, c’è il fondato motivo di ritenere che il tetto massimo venga raggiunto grazie alla cassa erogata per un numero di lavoratori inferiore a quello di tutti gli altri che lavorano in aree diverse della medesima unità produttiva e che non sono state “toccate” dalla riorganizzazione.

La soluzione prospettata dal dr. De Fusco che, comunque, postulerebbe un chiarimento ministeriale, magari sollecitato attraverso un interpello, è quella di considerare “unità produttiva” ogni linea organizzativa distinta per prodotti di per se stessi completi come è facile rilevare nelle imprese manifatturiere del settore tessile ove i prodotti vengono realizzati su singole linee produttive. D’altra parte, all’interno della stessa unità produttiva (stabilimento) soprattutto se di organizzazione complessa, vi possono essere situazioni nelle quali la gestione di una situazione di crisi può riguardare una o più linee di prodotti, senza, per questo, coinvolgere le altre.

Ma, come detto, su questo punto, un eventuale cambiamento di indirizzo che sarebbe di notevole portata, non può che passare attraverso una chiara presa di posizione amministrativa, atteso che il problema concerne anche l’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria, rispetto alla quale la competenza amministrativa è riservata all’INPS che, con la circolare n. 9 del 17 gennaio 2017 e con i successivi chiarimenti contenuti al punto 4.1 della n. 56 dell’8 marzo u.s., ha ottenuto dalle imprese l’autocertificazione di quelle che sono considerate unità produttive.



Fonte : Dottrina Lavoro