Riduzione del cuneo fiscale: tutti gli impatti sulla busta paga 2024

17 Gennaio, 2024   |  

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e del decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF (D.Lgs. n. 216/2023) il legislatore è intervenuto sulla riduzione del cuneo fiscale per l’anno 2024 ovvero dell’incidenza percentuale delle trattenute contributive e fiscali sull’ammontare della retribuzione lorda dei lavoratori.
Esonero parziale dei contributi IVS, ulteriore esonero per le lavoratrici madri, rimodulazione delle aliquote IRPEF, innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente e proroga della detassazione del 5% sui premi di risultato. Queste, assieme all’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi, incidono sul controvalore netto percepito dal lavoratore.

Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori
La legge di Bilancio 2024 prevede per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura pari:
– al 6% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
– 7% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Il beneficio spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).
A differenza degli anni precedenti, la misura non sarà applicata alle mensilità aggiuntive (13° ed eventuale 14°) sulle quali i contributi saranno dovuti in misura piena.

Esonero contributivo per lavoratrici madri
In aggiunta all’esonero contributivo generalizzato, per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato con 3 o più figli per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026 viene previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi IVS, nel limite di 3.000 euro all’anno.
L’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro all’anno che saranno da riproporzionarsi su base mensile (250 euro mese) e non ne hanno diritto le lavoratrici domestiche.
Come misura sperimentale, ma per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, viene prevista l’estensione dell’esonero anche alle lavoratrici madri di 2 figli con contratto a tempo indeterminato; la misura spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Anche in tale caso viene previsto un massimale che non può eccedere i 3.000 euro annui.

Rimodulazioni aliquote IRPEF 2024
Il  D.Lgs. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi) prevede che per l’anno 2024 l’IRPEF lorda viene calcolata applicando, in luogo delle aliquote ordinarie previste dall’art. 11, co. 1,

TUIR, le seguenti per scaglioni di reddito:
– fino a 28.000 euro 23%;
– oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%;
– oltre 50.000 euro 43%
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2023 le aliquote per scaglioni di reddito sono:
– fino a 15.000 euro 23%
– tra i 15.000 e i 28.000 euro 25%;
– tra i 28.000 e i 50.000 euro 35%;
– oltre i 50.000 euro 43%.

Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui.
Sempre per il solo anno 2024, la detrazione prevista dall’art. 13, co. 1, lettera a), primo periodo, del

TUIR, ovvero la detrazione per lavoro dipendente è innalzata dagli originari 1.880 a 1.955 euro su base annua qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro annui.
Con l’innalzamento della detrazione e l’accorpamento di due aliquote IRPEF si viene a generare una sorta di “No tax area” per redditi complessivi fino all’importo di 8.500 euro annui.
Innalzamento limite di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit
Per l’anno 2024 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi (fringe benefit) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento dell’affitto o degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa e rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
La misura sarà prevista per tutti i lavoratori subordinati con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art.12 del

TUIR.
Si ricorda che
– l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
– l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

Imposta sostitutiva 5% sui premi di risultato
La legge di Bilancio 2024 proroga anche per l’anno 2024 la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali al 5%.
L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo