Assunzioni con incentivo Occupazione Giovani

4 Luglio, 2017   |  

L’ANPAL con nota del 5 maggio 2017 ha annunciato che sono oltre 18.000 le assunzioni effettuate in quattro mesi grazie all’Incentivo occupazione giovani, la misura prevista per i giovani tra 16 e 29 anni NEET, ossia non occupati e fuori dai percorsi di istruzione o formazione che hanno aderito al programma Garanzia Giovani. L’agenzia, per il 2017, ha destinato 200 milioni di euro all’incentivo  dopo la scadenza del bonus Garanzia Giovani, avvenuta alla fine del 2016. Ricordiamo che l’INPS, con circolare 28 febbraio 2017, n. 40 ha fornito le indicazioni operative per usufruire del nuovo incentivo, previsto per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017. In estrema sintesi riepiloghiamo le caratteristiche per usufruire di questo nuovo incentivo ricordando che esso opera in favore dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti. Non vi rientrano le assunzioni che hanno come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

L’assunzione deve rivolgersi a soggetti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registratial “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”inoltre devono possedere il requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non devono essere inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/13 e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, devono pertanto risultare privi di impiego e dichiarare, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l’impiego.

L’assunzione può essere effettuata a tempo determinato anche in somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante. Il beneficio non spetta nei casi di contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di contratto di lavoro domestico né di lavoro intermittente. L’incentivo è legato al lavoratore pertanto, una volta concesso ad un’azienda in relazione a detto lavoratore, non può essere replicato presso altre aziende, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione dello stesso, salvo l’unica deroga prevista nel caso di proroga di un rapporto a tempo determinato, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile.

Ricordiamo infine che l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro annui.Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, anche se in somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 4.060 euro annui.



Fonte : Leggi di Lavoro