Assegni familiari: come si calcolano

10 Ottobre, 2018   |  

Calcolo degli assegni al nucleo familiare Anf: come sapere quanto spetta al mese, tabelle, fasce di reddito e importi.

I lavoratori dipendenti, anche in disoccupazione e pensionati, ed i collaboratori (lavoratori parasubordinati), possono aver diritto a un sussidio mensile da parte dell’Inps se in famiglia è presente un minore, una persona inabile, o se il nucleo ha una composizione particolare: si tratta degli assegni familiari, o meglio degli assegni al nucleo familiare, in breve Anf. Gli assegni familiari sono finalizzati al sostegno economico delle famiglie, e servono ad integrare il reddito del nucleo quando è inferiore a determinati limiti. Il trattamento è una prestazione previdenziale, e viene accreditato ogni mese su richiesta del lavoratore o del pensionato (unitamente allo stipendio o al compenso, alla pensione o al sussidio percepito). Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sugli assegni familiari: come si calcolano, come sapere in quale tabella e fascia di reddito deve essere collocato il nucleo familiare, chi ha diritto agli Anf e come richiederli.

A chi spettano gli assegni familiari?
Gli assegni al nucleo familiare Anf spettano, secondo la composizione della famiglia e il reddito familiare, ai:

  • lavoratori dipendenti in attività;
  • lavoratori disoccupati;
  • lavoratori cassintegrati;
  • lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps;
  • titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente (privato o pubblico);
  • soci di cooperative, che prestano attività di lavoro per conto della società, in presenza di particolari condizioni.

Chi fa parte del nucleo familiare ai fini degli assegni?
Ai fini del diritto agli assegni familiari, rientrano nel nucleo familiare:

  • i coniugi (non legalmente separati);
  • i figli minorenni;
  • i figli maggiorenni inabili;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti minorenni o maggiorenni inabili del richiedente, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione come superstiti;
  • i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, se conviventi.

Nei nuclei familiari numerosi, cioè con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età compresa fra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Chi non fa parte del nucleo familiare?
Non devono essere inclusi nel nucleo familiare:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
  • i figli affidati all’altro coniuge o all’ex coniuge;
  • i figli ed equiparati coniugati;
  • i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti, i fratelli, le sorelle e i nipoti maggiorenni non inabili;
  • i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili;
  • il coniuge, i figli ed equiparati di cittadini stranieri che non abbiano la residenza in Italia, salvo esistano accordi bilaterali in materia.

Eventuali variazioni del nucleo devono essere comunicate dal lavoratore a chi è tenuto a corrispondere l’assegno, entro 30 giorni dal loro verificarsi, per mezzo dell’apposita modulistica, allegando uno stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.

Come si calcola il reddito del nucleo familiare?
Il diritto agli assegni familiari dipende dal reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo: sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno.

I redditi del nucleo familiare che rilevano ai fini Anf, nel dettaglio, sono:

  • quelli assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno precedente il periodo di validità: ad esempio, per gli assegni il cui periodo di validità parte dal 1° luglio 2018, si considerano i redditi del 2017.

Il reddito del nucleo ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo: in parole semplici, per gli Anf corrisposti dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 si considerano i redditi del nucleo familiare prodotti nel 2017.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Perché si abbia diritto agli assegni familiari, ad ogni modo, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Quali sono le tabelle di riferimento per gli assegni familiari?
Hanno diritto agli Anf solo i dipendenti che appartengono a nuclei familiari con una composizione specifica, indicata nelle seguenti tabelle:

  • Tabella 11: riguarda i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 12: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 13: riguarda i nuclei con solo minori non inabili;
  • Tabella 14: riguarda i nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile, oppure con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile;
  • Tabella 15: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (e almeno un componente inabile), oppure senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
  • Tabella 16: riguarda i nuclei orfanili con almeno un minore e almeno un inabile;
  • Tabella 19: riguarda i nuclei orfanili con solo maggiorenni inabili;
  • Tabella 20 A: riguarda i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli ed almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
  • Tabella 20 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (e almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
  • Tabella 21 A: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote senza componenti inabili;
  • Tabella 21 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, senza componenti inabili;
  • Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);
  • Tabella 21 D: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, nei quali solo il richiedente è inabile.

Come si calcolano gli assegni familiari?
L’assegno familiare mensile spettante varia a seconda della tabella, del numero dei componenti del nucleo e del reddito del nucleo.

Nello specifico, per stabilire l’importo Anf spettante, si devono prendere in considerazione le tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, che hanno validità dal 1° luglio di un determinato anno al 30 giugno dell’anno successivo: individuata la tabella di riferimento (come abbiamo osservato, dalla 11 alla 21D), è necessario individuare la fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare, nella colonna che corrisponde al numero dei componenti della famiglia, e verificare qual è l’assegno corrispondente indicato dall’Inps.

Quest’operazione è effettuata automaticamente dai datori di lavoro, attraverso i principali software paghe.

Esempio di calcolo assegni familiari
Di seguito, osserviamo come varia l’importo mensile degli assegni familiari, a seconda delle tabelle, del numero dei componenti del nucleo e del reddito.

Prendiamo, ad esempio, la Tabella 11, dedicata ai nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili.

Per i redditi annui del nucleo fino a 14.541,49 euro l’importo dell’Anf è pari a:

  • 137,50 euro mensili, per 3 componenti;
  • 258,33 euro mensili, per 4 componenti;
  • 375 euro mensili, per 5 componenti;
  • 500 euro mensili, per 6 componenti;
  • 725 euro mensili, per 7 componenti;
  • 773,75 euro mensili, per 8 componenti;
  • 922,5 euro mensili, per 9 componenti;
  • 1.071,25 euro mensili, per 10 componenti;
  • 1.220 euro mensili, per 11 componenti;
  • 1.368,75 euro mensili, per 12 componenti.

Invece, per i redditi da (prendiamo una fascia di reddito a caso) 39.436,77 euro a 39.553,10, l’importo dell’assegno mensile ammonta a:

  • 44,21 euro mensili, per 3 componenti;
  • 75,83 euro mensili, per 4 componenti;
  • 168,96 euro mensili, per 5 componenti;
  • 352,21 euro mensili, per 6 componenti;
  • 451,17 euro mensili, per 7 componenti;
  • 574,19 euro mensili, per 8 componenti;
  • 696,91 euro mensili, per 9 componenti;
  • 819,63 euro mensili, per 10 componenti;
  • 942,35 euro mensili, per 11 componenti;
  • 1.065,01 euro mensili, per 12 componenti.

Gli importi completi, suddivisi per tabella, sono allegati a una circolare Inps pubblicata ogni anno [1].

Come si richiedono gli assegni familiari?
Gli assegni familiari, per essere riconosciuti, devono essere richiesti esplicitamente dal lavoratore all’azienda, consegnando un apposito modulo di domanda al datore di lavoro, il modello SR 16 Anf Dip. Per sapere come compilarlo: Come si compila la domanda di assegni familiari?

Gli assegni devono essere richiesti ogni anno, secondo il loro periodo di validità: ogni periodo parte dal primo luglio, per terminare il 30 giugno dell’anno successivo. Di conseguenza, è necessario che il lavoratore consegni la domanda Anf al proprio datore di lavoro entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il datore di lavoro non deve trasmettere la domanda di assegni familiari all’Inps, ma deve conservarla, in quanto potrebbe essere richiesta dall’istituto o dall’ispettorato in sede di controlli. La domanda deve essere inviata dal lavoratore all’Inps solo nei casi di corresponsione diretta da parte dell’istituto.

Nel caso in cui il lavoratore si trovi in situazioni particolari (nucleo con coniugi separati o divorziati, genitori conviventi non coniugati, etc.), per inserire determinati familiari nel nucleo è necessaria un’autorizzazione preventiva dell’Inps, Anf 43, che deve essere richiesta presentando il modello di domanda Anf 42.

note
[1] Inps Circ. n. 68/2018.



Fonte : La Legge per Tutti