Aiuti de minimis: nuovo regolamento UE

11 Gennaio, 2024   |  

Il 13 dicembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato di piccola entità (“de minimis”).
Il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e modifica il precedente regolamento (UE) n. 1407/2013, che era in vigore dal 1° gennaio 2014.

Le principali novità del nuovo regolamento sono le seguenti:
– aumento del massimale: il massimale complessivo degli aiuti de minimis che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni è stato aumentato da 200.000 euro a 300.000 euro.
– integrazione degli aiuti de minimis per i servizi di interesse economico generale: il nuovo regolamento integra le norme sugli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Il massimale complessivo degli aiuti de minimis che un’impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale può ricevere nell’arco di un triennio è stato aumentato da 500.000 euro a 750.000 euro.
– nuova definizione di “impresa unica”: il nuovo regolamento introduce una nuova definizione di “impresa unica” che tiene conto della situazione economica e finanziaria dell’impresa.
– integrazione delle norme sugli aiuti de minimis concessi in forma di prestiti: il nuovo regolamento integra le norme sugli aiuti de minimis concessi in forma di prestiti.

Di quanto aumenta il massimale
L’aumento del massimale complessivo degli aiuti de minimis da 200.000 euro a 300.000 euro è stato effettuato per tener conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del precedente regolamento.

A partire dal1° gennaio 2024 non c’è più il limite di 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada.
La nuova disposizione prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” non debba essere superato non più nell’arco di tre esercizi finanziari ma nell’arco di tre anni.

Qual è la nuova definizione di “impresa unica”
La nuova definizione di “impresa unica” tiene conto della situazione economica e finanziaria dell’impresa.
In particolare, la nuova definizione prevede che due imprese siano considerate un’unica impresa se:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
– un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Quali sono gli aiuti esclusi dal regime de minimis
Vengono esclusi dal nuovo regolamento gli aiuti:
a) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
c) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
d) concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
– qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
– qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
f) subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo