Min.Lavoro: definizione dell’offerta di lavoro congrua

17 Luglio, 2018   |  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 con la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:

a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata dello stato di disoccupazione.

Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi summenzionati, si dovrà tener conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2018

Definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3
e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che
demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su
proposta dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua;
Visto l’art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2015, che stabilisce i principi in base ai quali il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali definisce l’offerta di lavoro
congrua;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», e, in particolare, l’art. 4, commi 41 e 42;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la proposta dell’ANPAL approvata con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del 14 febbraio
2018;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente decreto definisce l’offerta di lavoro congrua ai
sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,
in base ai seguenti principi:
a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze
maturate;
b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di
trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata dello stato di disoccupazione.
2. Per i soggetti percettori di indennita’ di cui all’art. 21 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, ai fini della definizione
dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1,
si tiene conto anche dell’entita’ della retribuzione dell’offerta di
lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «centri per l’Impiego» (CPI): gli uffici territoriali aperti
al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, che svolgono attivita’ ed erogano servizi e
misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18,
20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di cui all’art.
20 decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) «stato di disoccupazione»: condizione del soggetto privo di
lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla
ricerca di una attivita’ lavorativa, ai sensi dell’art. 19 del
decreto legislativo n. 150 del 2015;
d) «classificazione dei settori economico-professionali» (SEP):
sistema di classificazione che, a partire dai codici di
classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita’ economiche
(ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni),
consente di aggregare in settori l’insieme delle attivita’ e delle
professionalita’ operanti nel mercato del lavoro;
e) «settore economico-professionale»: livello primario della
classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che
a partire dai principali processi di lavoro prevede, nell’ambito di
questi ultimi, l’identificazione di specifiche aree di attivita’
(ADA).

Art. 3

Durata dello stato di disoccupazione

1. Ai fini della determinazione dell’offerta di lavoro congrua, la
durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal
giorno in cui e’ presentata la dichiarazione di immediata
disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa di cui
all’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l’esclusione
dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al
giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta.
2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1
e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato
di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti
intervalli di tempo:
a) da zero fino a sei mesi;
b) da piu’ di sei fino a dodici mesi;
c) piu’ di dodici mesi.

Art. 4

Coerenza con le esperienze e competenze maturate

1. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini
dell’individuazione di una o piu’ attivita’ professionali sulla base
delle esperienze e delle competenze comunque maturate, e’ adottata a
riferimento la classificazione dei settori economico-professionali,
di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate
automaticamente nell’ambito di una procedura informatica guidata,
all’interno del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015,
messa a disposizione dei centri per l’impiego.
3. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a
sei mesi, l’offerta di lavoro e’ congrua se corrisponde a quanto
concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico
riferimento all’area di attivita’ o alle aree di attivita’,
nell’ambito del processo di lavoro del settore economico
professionale individuato.
4. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo
superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro e’
congrua se rientra nelle aree di attivita’ comprese nel processo di
lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree
di attivita’ afferenti ad altri processi del settore economico
professionale in cui vi sia continuita’ dei contenuti professionali
rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come
definite nel patto di servizio personalizzato.
5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi,
l’offerta di lavoro e’ congrua se rientra in una delle aree di
attivita’ comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel
settore economico professionale o in aree di attivita’ afferenti ad
altri settori economico professionali in cui vi sia continuita’ dei
contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze
comunque maturate, come definite nel patto di servizio
personalizzato.

Art. 5

Tipologia contrattuale

1. L’offerta di lavoro e’ congrua quando ricorrono contestualmente
i seguenti requisiti:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a
tre mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un
orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo
contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali
previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
2. L’offerta di lavoro contiene, al momento della sua
presentazione, le seguenti informazioni minime:
a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
b) i requisiti richiesti;
c) il luogo e l’orario di lavoro;
d) la tipologia contrattuale;
e) la durata del contratto di lavoro;
f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto
collettivo nazionale applicato.

Art. 6

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento

1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a
dodici mesi, l’offerta di lavoro e’ congrua quando il luogo di lavoro
non dista piu’ di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque
e’ raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici.
2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi,
l’offerta di lavoro e’ congrua quando il luogo di lavoro non dista
piu’ di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e’
raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici.
3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i
mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi 1 e 2 si
considerano ridotte del 30%.

Art. 7

Entita’ della retribuzione per i percettori di misure di sostegno al
reddito

1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di
cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015,
indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione,
l’offerta di lavoro e’ congrua se l’entita’ della retribuzione, al
netto dei contributi a carico del lavoratore, e’ superiore di almeno
il 20 per cento dell’indennita’ percepita nell’ultimo mese
precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei
fondi di solidarieta’ di cui decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
2. L’Inps mette a disposizione dei centri per l’impiego, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro,
tutte le informazioni relative alle indennita’ erogate dall’Istituto.

Art. 8

Condizionalita’ e giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di
lavoro congrua

1. La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua ai sensi
del presente decreto, in assenza di giustificato motivo, determina
l’applicazione dei meccanismi di condizionalita’ di cui agli articoli
21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
2. Il giustificato motivo ricorre in caso di:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile e richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti
dalla legge;
d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
e) casi di limitazione legale della mobilita’ personale;
f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza
maggiore, documentati o certificati cioe’ ogni fatto o circostanza
che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono
comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta
dell’offerta di lavoro congrua, pena l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3 non siano
ritenute idonee, il centro per l’impiego ne da’ comunicazione
all’interessato il quale, nei successivi due giorni, puo’ chiedere di
essere sentito.
5. Il centro per l’impiego, in caso di necessita’ di chiarimenti in
merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di
un giustificato motivo, puo’ presentare richiesta di parere, d’intesa
e per il tramite dei competenti uffici regionali, all’ANPAL,
prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l’ANPAL si sia
pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l’impiego si
considera assentita.

Art. 9

Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
persone con disabilita’ di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999
in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. Per le persone con disabilita’, l’offerta di lavoro congrua
tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla
valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e
nella relazione funzionale rilasciata dalla commisione medica
integrata.
3. Alle persone con disabilita’ non puo’ essere chiesto lo
svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro
minorazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 68 del 1999.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 150
del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le previsioni
di cui all’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non
trovano piu’ applicazione.
2. L’art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita’
del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro tramite
cui e’ reso disponibile il sistema di classificazione dei settori
economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai
profili professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la
disponibilita’ nel patto di servizio personalizzato.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2018

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1971

Allegato

Tabella 1 Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito

=====================================================================
| DURATA DELLA | 0-6 MESI | > 6-12 MESI | > 12 MESI |
| DISOCCUPAZIONE | | | |
+=================+================+===============+================+
| COERENZA CON I |aderenza settore|aderenza |aderenza a tutte|
| PROFILI |economico |settore |le ADA e |
| PROFESSIONALI |professionale, |economico |processi di |
| |processo di |professionale e|lavoro del |
| |lavoro e uno o |processo di |settore |
| |piu’ ADA |lavoro e tutte |economico |
| |individuati nel |le ADA ivi |professionale |
| |patto di |incluse, e ADA |individuato o in|
| |servizio |con continuita’|altre ADA |
| | |professionale |rientranti in |
| | |di altri |processi di |
| | |processi. |lavoro di altri |
| | | |settori |
| | | |economico |
| | | |professionali. |
+—————–+—————-+—————+—————-+
| DISTANZA DA |50 km/80 min. |50 km/80 min. |80km /100 min. |
| DOMICILIO | | | |
+—————–+—————-+—————+—————-+

Tabella 2 Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito

=====================================================================
| DURATA DELLA | 0-6 MESI | > 6-12 MESI | > 12 MESI |
| DISOCCUPAZIONE | | | |
+=================+================+===============+================+
| COERENZA CON I |aderenza settore|aderenza |aderenza a tutte|
| PROFILI |economico |settore |le ADA e |
| PROFESSIONALI |professionale, |economico |processi di |
| |processo di |professionale e|lavoro del |
| |lavoro e uno o |processo di |settore |
| |piu’ ADA |lavoro e tutte |economico |
| |individuati nel |le ADA ivi |professionale |
| |patto di |incluse, e ADA |individuato o in|
| |servizio |con continuita’|altre ADA |
| | |professionale |rientranti in |
| | |di altri |processi di |
| | |processi. |lavoro di altri |
| | | |settori |
| | | |economico |
| | | |professionali. |
+—————–+—————-+—————+—————-+
| DISTANZA DA |50 km/80 min. |50 km/80 min |80km /100 min. |
| DOMICILIO | | | |
+—————–+—————-+—————+—————-+
| ENTITA’ DELLA |> del 20% |> del 20% |> del 20% |
| RETRIBUZIONE |dell’indennita’ |dell’indennita’|dell’indennita’ |
| |percepita |percepita |percepita |
+—————–+—————-+—————+—————-+

 



Fonte : Dottrina Lavoro