Bonus Garanzia Giovani 2019 esteso a tutto il nuovo anno: proroga dei termini per usufruire dell’incentivo occupazione che sarà valido anche per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Con il Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018, il Direttore Generale dell’ANPAL ha prorogato la misura dell’incentivo occupazione NEET a valere sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per tutte le assunzioni effettuate da 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie, con fruizione del beneficio, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
La dotazione finanziaria viene incrementata (art. 2) di ulteriori 60 milioni di euro, sicché la gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni di euro.
Il successivo art. 3 dichiara la permanenza delle disposizioni emanate con i D.D. n., 3 e n. 83 del 2018 ed afferma che i rapporti tra ANPAL ed INPS restano regolati da quanto disposto nel D.D., n. 425/II/2015 del 29 dicembre 2015.
Fin qui l’attuale Decreto che nulla cambia ai fini della operatività rispetto al 2018 e, conseguentemente, penso che nulla cambi rispetto a ciò che l’INPS ha dettato con la circolare n. 48 del 28 marzo 2018.
Da quanto appena detto discende, a mio avviso, la necessità di ricapitolare la normativa in vigore nel corso del 2018, ricordando che, ovviamente, l’Istituto potrà rivedere ed integrare i chiarimenti amministrativi forniti lo scorso anno.
Con l’art. 2 il Decreto Direttoriale del 2018 prorogato a tutto il 2019 prevede, in favore dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani profilati in Garanzia Giovani, uno specifico incentivo i cui importi, del tutto uguali a quelli dello scorso anno, sono determinati dall’art. 5.
La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, di qualsiasi dimensione occupazionale e con la sola delimitazione geografica rappresentata dalla Provincia di Bolzano: dalla dizione ne consegue che la disposizione si applica anche ai datori che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) ed alle imprese private a capitale pubblico. Tra i destinatari della norma vi sono anche (art. 4, comma 3) le società cooperative (il Decreto non ne specifica le caratteristiche ma dalla lettura della circolare n. 48 si evince, chiaramente, il riferimento a quelle di “produzione e lavoro”).
Il Decreto Direttoriale sottolinea un’altra condizione: i datori di lavoro non debbono essere obbligati ad effettuare quella assunzione. Ciò significa, come ribadito dalla circolare n. 48, che vale “in toto” l’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, laddove si afferma che l’agevolazione non spetta nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale o dal rispetto di un diritto di precedenza (ad esempio, precedente rapporto a termine con diritto ritualmente esercitato ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, licenziamento avvenuto nei sei mesi antecedenti, mancato assorbimento, in caso di passaggio di azienda ex art. 2112 c.c., di parte del personale, nei dodici mesi successivi alla cessione, secondo la previsione contenuta nell’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, ecc.). Ovviamente è appena il caso di sottolineare come l’agevolazione non possa non potrà essere riconosciuta anche nel caso in cui ricorrano altre ipotesi come quella, ad esempio, della assunzione di lavoratori con la stessa qualifica di altri dipendenti in integrazione salariale straordinaria in forza presso l’unità produttiva interessata all’assunzione.
Ma chi sono i giovani destinatari?
Sono quelli di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, intesi come 29 anni e 364 giorni, che risultino essere disoccupati secondo la previsione contenuta nell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015.
Per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni l’eventuale avviamento al lavoro è subordinato all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione che si concretizza con la frequentazione di almeno 10 anni di scuola. Se, al momento in cui il datore di lavoro prenota l’incentivo il giovane non dovesse risultare essere già stato preso in carico dai servizi per l’impiego competenti, sarà la stessa ANPAL ad interessare la Regione (o le Regioni in caso di offerta plurima) interessata. Trascorsi 15 giorni, se l’avvenuta presa in carico non si è verificata è la stessa ANPAL, operando una sorta di “avocazione”, a provvedere sulla scorta delle informazioni scaturenti dall’autodichiarazione del lavoratore: successivamente, l’Ente locale interessato potrà sottoporre a verifica i dati dichiarati dall’interessato.
L’art. 3 stabilisce gli ambiti territoriali di ammissibilità dell’incentivo ricordando la sola esclusione della provincia di Bolzano e sottolineando che lo stesso viene comunque riconosciuto anche in caso di trasferimento presso altra sede, a meno che quest’ultima non si trovi in Alto Adige.
Il successivo art. 4 del provvedimento individua le tipologie contrattuali portatrici dell’agevolazione. Esse sono:
Il contratto a tempo indeterminato può essere anche a tempo parziale (art. 4, comma 2) ma, pur nel silenzio del Decreto, ritengo che, laddove il CCNL preveda un limite all’orario settimanale, non si possa andare sotto tale soglia, in quanto si andrebbe a configgere con la previsione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 la quale correla il riconoscimento dei benefici al rispetto del trattamento economico e normativo scaturente dall’applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, dagli accordi territoriali od aziendali. E’ appena il caso di sottolineare come tale ipotesi concretizzi una violazione del trattamento normativo, cosa che abilita l’INPS a procedere, nei limiti della prescrizione quinquennale, al recupero dei benefici.
Garanzia Giovani e la somministrazione
La norma agevola anche l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: cosa giusta, attesa la completa equiparazione di tale tipologia al contratto di lavoro subordinato. Tale previsione va vista in un’ottica positiva anche alla luce del chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro, avvenuto con la circolare n. 17/2018 (punto 2), laddove si afferma, con riferimento ai contenuti del D.L. n. 87/2018, che “nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, in questo caso, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2015, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla predetta disposizione”.
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato ad una qualificazione trova le proprie specifiche agevolazioni che, comunque, è bene sottolinearlo, riguarderanno soltanto i primi dodici mesi successivi all’assunzione avvenuta nel corso del 2019: a partire dal tredicesimo mese e fino al termine del periodo formativo continueranno a valere le aliquote contributive proprie determinate dai limiti dimensionali del datore di lavoro.
Lo scorso anni l’INPS sottolineò (cosa che rimane attuale) che sono fuori dal riconoscimento sia il rapporto di lavoro domestico (per la peculiarità del rapporto), il lavoro intermittente a tempo indeterminato (per la discontinuità della tipologia che dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore) e le prestazioni di natura occasionale previste dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 e da successive modificazioni (che, in ogni caso, non possono dar luogo, per la loro specifica natura, ad alcun tipo di rapporto a tempo indeterminato non potendo superare le 280 ore annuali ed i limiti reddituali ivi previsti). Restano, altresì, fuori dal campo di applicazione i contratti di apprendistato di primo livello (art. 43 del D.L.vo n. 81/2015) e di alta formazione e ricerca (art. 45) ed i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato. Tale ultima esclusione, secondo l’indirizzo espresso dall’Istituto lo scorso anno con la circolare n. 48, scaturisce dal fatto che, in caso di trasformazione, il giovane non è in possesso del requisito che è alla base del beneficio, ossia la preventiva profilazione, come NEET, che è la condizione che deve sussistere prima dell’assunzione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio viene riconosciuto sia per la somministrazione a tempo indeterminato (“staff leasing”) che per quella a termine, ivi compresi i periodi in “attesa di assegnazione”.
Il beneficio viene, nella sostanza, imputato al lavoratore, nel senso che può essere riconosciuto per un solo rapporto a prescindere dalla causa di risoluzione del rapporto (licenziamento, dimissioni, ecc.) e anche dalla effettiva fruizione: ciò vale sia per lo stesso datore che per un altro.
L’art. 4 continua (comma 4) ricordando che il beneficio spetta anche alla società cooperativa che dopo il rapporto associativo, stipula un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
L’art. 5 del Decreto Direttoriale prorogato ricorda che l’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, e di altra contribuzione “minore” come, specifica l’INPS nella circolare n. 48, per dodici mesi a partire dalla data di assunzione, con un tetto fissato ad 8.060 euro, riparametrato ed applicato su base mensile.
Ciò significa, ad esempio, che per i rapporti a tempo pieno ed indeterminato la soglia massima è pari a 671,66 euro al mese, cosa che comporta un valore giornaliero per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese pari a 21,66 euro (671,66:31). In caso di rapporto a tempo indeterminato part-time, il tutto viene proporzionalmente ridotto.
L’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021, in modo tale da consentire il “godimento” anche a chi dovesse attivare i rapporti negli ultimissimi giorni del 2019.
Ma, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso?
La risposta è positiva nel solo caso della assenza obbligatoria per maternità, con differimento temporale del beneficio che, comunque, deve essere “goduto”, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno possibile (28 febbraio 2021).
Per la fruizione del beneficio vengono richiesti alcuni requisiti essenziali che si rinvengono sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria:
Ma gli ostacoli al riconoscimento dell’agevolazione non finiscono qui: infatti i successivi articoli 6 e 7 portano i datori di lavoro a confrontarsi con la normativa e gli obblighi comunitari.
L’art. 6 affronta il tema della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: quindi l’agevolazione rientra nel “de minimis” (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013), fatto salvo il caso in cui si verifichi un incremento occupazionale netto (art. 32 del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014), cosa che consente, a determinate condizioni, lo “sforamento” del tetto relativo agli aiuti di Stato.
La condizione dell’incremento occupazionale netto non trova applicazione allorquando la riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti sia dovuta a dimissioni volontarie (che, oggi, non possono che essere tali in quanto “blindate” dalla procedura ex art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 o da quella ex D.L.vo n. 151/2001 per le lavoratrici avanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro), invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro (part-time concordato ma anche part-time volontario in alternativa al congedo per maternità) e licenziamento per giusta causa.
Se viene sforato il tetto fissato dalla normativa sugli aiuti di stato l’INPS revoca l’incentivo ed applica le sanzioni civili di legge: l’Istituto monitora le situazioni attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ex art. 52 della legge n. 234/2012.
In presenza di un incremento occupazionale netto, come si diceva, si può “sforare” il limite del “de minimis” ma l’importo (art. 7, comma 1), secondo la previsione del comma 5 dell’art. 32 del Regolamento n. 651/2014 non può superare la c.d. “intensità di aiuto” che è fissata al 50% dei costi ammissibili.
Per quel che riguarda l’incremento occupazionale netto che viene richiesto qualora si intenda usufruire dell’incentivo oltre il “de minimis”, occorre tener presente che:
Ma, il Decreto Direttoriale prorogato ed i chiarimenti dell’INPS dello scorso anno non si fermano qui e ricordano che, in caso di sforamento del tetto del “de minimis”, oltre all’incremento occupazionale, qualora ad essere interessato sia un giovane di età compresa tra i 25 ed i 34 anni, sarà necessario che costui sia in possesso di almeno uno dei quattro requisiti sotto riportati:
Ciò che è stato appena riportato, è contenuto nell’art. 7 del Decreto il quale, all’ultimo comma, ricorda anche che il controllo sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è affidato all’INPS ed agli organi periferici di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ora, due parole sul “de minimis” sul quale, egregiamente, l’Istituto si è soffermato più volte in numerosi chiarimenti amministrativi.
Il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ha introdotto alcune deroghe concernenti sovvenzioni considerate di “importo minimo”, ritenendo che le stesse possano non essere considerate come “aiuti di Stato”. In via generale, non sono tali se non superano, in un arco triennale rappresentato da tre esercizi finanziari, la somma complessiva di 200.000 euro che nel settore del trasporto su strada scende a 100.000, in quello della pesca a 30.000 e nell’ambito della produzione di prodotti agricoli a 15.000.
Ai fini del “de minimis” la nozione di impresa è diversa da quella generalmente adottata: infatti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, essa ricomprende ogni entità che esercita un’attività di tipo diverso. C’è, in ogni caso, da ricordare come il 18 dicembre 2013 sia stato approvato il Regolamento CE n. 1407/2013 che, sempre con riferimento, al “de minimis” individua alcuni criteri che, pur in presenza di una pluralità di aziende, riportano le stesse sotto il concetto di “impresa unica” ai fini dei limiti economici sopra evidenziati. Le ipotesi sono le seguenti:
Il Regolamento CE n. 1407/2013 regolamenta il “de minimis” a partire dal 1° gennaio 2014: sostanzialmente, si pone in linea con il precedente n. 1998/2006, con alcune innovazioni formali (otto articoli invece di sei con espressioni che sembrano più semplificate), ma anche sostanziali. È il caso dell’art. 1, par. 2, dove si stabilisce che nell’ipotesi in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento che in settori esclusi, la regola del “de minimis” trova applicazione soltanto relativamente alle attività ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi.
Per completezza di informazione si ricorda che anche nel nuovo Regolamento sono elencati i settori esclusi che sono gli stessi compresi nel vecchio:
Con l’art. 8 avviene “l’aggancio” con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile: il Decreto parla di cumulabilità con lo “sgravio contributivo” previsto dal comma 100 dell’art. 1, della legge n. 205/2017. Ora, ma su questo occorre attendere anche il D.M. “concertato” tra lavoro ed Economia previsto dal comma 3 dell’art. 1-.bis del D.L. n. 87/2018, si deve vedere questa norma in correlazione a quanto riportato nella disposizione appena richiamata.
Il Decreto parla, per i primi dodici mesi di sommatoria delle agevolazioni fino al limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e su base mensile.
Una brevissima riflessione si rende necessaria.
La circolare n. 40/2018 dell’INPS, emanata per fornire indicazioni amministrative del predetto beneficio contributivo afferma che la cumulabilità “risulta coerente e in esecuzione dei principi generali e degli indirizzi che regolano i Fondi strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea ricoprono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati membri”. Di conseguenza, il cumulo è possibile a condizione che il giovane non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La circolare n. 48, oltre a ribadire i principi appena espressi aggiunge altre precisazioni che, ritengo, possano valere anche per l’anno in corso (anche se, opportunamente, per la piena operatività è doveroso attendere chiarimenti in tal senso da parte dell’Istituto):
Ma, quale è la procedura per poter “godere” dell’incentivo?
I passaggi sono tutti descritti negli articoli 10 e 11: la circolare n. 48, valida per lo scorso anno, detta, puntualmente una serie di passaggi che, per la loro piena operatività, dovrebbero essere confermati dall’Istituto, con una nuova nota. Essi, se saranno confermati, sono: