Sanzioni in materia di lavoro: chiarimenti dell’INL sulla fattispecie della recidiva

19 Marzo, 2019   |  

Con la nota del 14.03.2019, l’INL – a seguito dell’emanazione della circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e della successiva nota integrativa n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale ha fornito chiarimenti sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 445, lett. e) L. n. 145/2018 – ha ritenuto opportuno stilare un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio (che si allega al presente articolo), con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l’attività di tutti gli organi di vigilanza. Ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti in materia di “recidiva”.

Incremento delle sanzioni in materia di lavoro
Come ricordato in premessa, la L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), articolo 1 comma 445 lettera d), ha disposto l’aumento delle principali sanzioni in materia di lavoro. In particolare, sono state incrementate nella misura del:

  • 20%, le violazioni per lavoro nero, per inosservanza degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero nonché degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale e per la somministrazione di manodopera;
  • 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Dette sanzioni, inoltre, sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Illeciti rilevanti ai fini della recidiva
L’Ispettorato ricorda che il Legislatore considera rilevanti ai fini della “recidiva” gli illeciti commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (che generalmente coincide con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Detta fattispecie, pertanto, non potrà dirsi perfezionata laddove le sanzioni, pur imputabili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Allo stesso modo, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.

In riferimento alla fattispecie della recidiva, l’INL giunge ad analoghe considerazioni in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 precisando, tuttavia, che la nozione di “datore di lavoro” contenuta nel richiamato decreto differisce quella di altre figure in esso contenute quali, ad esempio, quella di “preposto”.

Sul punto l’ispettorato chiarisce che la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito la qualifica di datore di lavoro e che gli illeciti c.d. fondanti – ovvero quelli da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” – sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio.

Ambito temporale di riferimento
Come chiarito in una precedente nota l’INL ricorda che, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza/ingiunzione non impugnata o sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito, precisando che l’arco temporale di riferimento deve essere inteso quello nel corso del quale l’illecito sia stato, non solo commesso, ma anche definitivamente accertato.

Questa precisazione è importante dal momento che, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, che contrasterebbero con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche nonché con la specifica ratio della norma in commento, che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale.



Fonte : Fiscal Focus