Sanzioni disciplinari: cosa sono e come funzionano

2 Ottobre, 2019   |  

Cosa sono e come sono regolate le sanzioni disciplinari che colpiscono il dipendente che si è reso responsabile di comportamenti sbagliati

Il dipendente che si rende responsabile di comportamenti vietati dal contratto collettivo applicato o dal codice disciplinare rischia di incorrere in sanzioni disciplinari; queste sanzioni si dividono in due categorie: sanzioni conservative (rimprovero verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, trasferimento) o non conservative (licenziamento).

Prima di irrogare il provvedimento, la legge impone al datore di seguire un preciso iter disciplinare, pensato per consentire al dipendente di avere tutti i mezzi per difendersi e, nel caso, evitare la sanzione. Sono i contratti collettivi e i regolamenti aziendali a stabilire per ogni comportamento (e in base alla gravità dello stesso il provvedimento applicabile).

Può tuttavia accadere che un comportamento punibile con ammonizione scritta, venga sanzionato con la multa perché trattasi di recidiva.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Sanzioni disciplinari: quali sono
A seconda della gravità della condotta le sanzioni disciplinari a disposizione dell’azienda sono:

  • Rimprovero verbale;
  • Ammonizione scritta;
  • Multa;
  • Sospensione;
  • Trasferimento;
  • Licenziamento.
    Ad eccezione del rimprovero verbale, le altre misure devono rispettare precisi requisiti formali e di procedura, per consentire al dipendente di difendersi ed evitare così che la sanzione venga adottata.

La legge (art. 7 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza:

  • Avergli prima fatto presente che il comportamento tenuto da quest’ultimo è una violazione del codice disciplinare;
  • Aver sentito le sue giustificazioni.

La contestazione dev’essere:

  • Immediata, da intendersi come tempestiva rispetto al momento in cui il datore ha avuto completa conoscenza del fatto;
  • Specifica, nel senso di riportare dettagliatamente il comportamento incriminato, in modo tale da consentire al dipendente di difendersi.

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Fonte : Lavoro e Diritti