Impegno all’assunzione: quando è vincolante

24 Settembre, 2019   |  

Per una serie di ragioni (intenzione di accrescere la propria retribuzione, volontà di cambiare l’attuale tipo di lavoro, incompatibilità con l’attuale ambiente lavorativo, ecc.) un lavoratore potrebbe decidere di valutare nuove occasioni di lavoro, ad esempio inviando il proprio CV o facendo colloqui presso altre aziende trovando, ad un certo punto, riscontro positivo da parte di un nuovo datore di lavoro che è disposto ad assumerlo.

Naturalmente, trattandosi di una fase in cui, da una posizione di lavoro certa si proietta verso una situazione aleatoria, per ridurre al minimo il rischio di trovarsi senza impiego, lo stesso lavoratore potrebbe avere interesse a sottoscrivere una lettera di impegno all’assunzione che lo tuteli da eventuali ripensamenti del nuovo “potenziale” datore di lavoro che, a sua volta, troverebbe nella lettera di impegno all’assunzione un modo per ovviare ad eventuali pentimenti da parte del lavoratore che aveva assunto l’impegno a lavorare per la sua azienda. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Natura della lettera di impegno all’assunzione
In via generale, è possibile qualificare la lettera di impegno all’assunzione come documento mediante il quale un’azienda si impegna ad assumere un determinato lavoratore ad una certa data e il futuro dipendente assume l’obbligo di firmare il contratto di assunzione nei modi e termini ivi indicati.

Da un punto di vista giuridico si tratta di una scrittura privata che, non avendo una propria disciplina specifica, soggiace alle regole generali previste per i contratti. Pertanto, in virtù del principio generale di libertà della forma, non vige l’obbligo di formalizzare per iscritto. Tuttavia, si consiglia di percorrere tale strada per tutelarsi in caso di eventuale contenzioso, derivante dalla natura di negozio giuridico attribuibile a tale documento.

Infatti, se l’impegno all’assunzione è sottoscritto esclusivamente dal datore di lavoro, ci si trova dinanzi ad un atto unilaterale che, impegnando il solo datore di lavoro, consente al lavoratore di decidere liberamente se accettare o meno la proposta lavorativa.
Viceversa, nel caso in cui l’impegno venga sottoscritto da entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) il documento assume le vesti di un vero e proprio contratto preliminare, che impegna entrambi i contraenti a concludere il successivo contratto definitivo, ed è dunque vincolante.

Cosa deve contenere la lettera di impegno
Al fine di non incorrere in un futuro contenzioso, nel documento devono essere inseriti tutti gli elementi che saranno oggetto del contratto definitivo (si ribadisce, a tal proposito, che la lettera di impegno non è il contratto di lavoro ma un impegno a sottoscrivere il futuro contratto di lavoro). Dovranno, dunque, essere indicati, a titolo esemplificativo:

  • l’identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • il CCNL di riferimento;
  • la durata del rapporto di lavoro (specificando se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato);
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • la retribuzione (in particolare ove sia superiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva);
  • la durata, le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
  • l’orario di lavoro (indicando anche se il rapporto è full time o part time);
  • i termini del preavviso in caso di recesso, ecc.

A scopo cautelativo è possibile che la lettera di impegno all’assunzione contenga anche:

  • una clausola risolutiva che, in caso di mancata presentazione del lavoratore alla data concordata di inizio del rapporto, preveda l’automatica decadenza del datore di lavoro al proprio impegno all’assunzione;
  • una clausola penale, nel caso in cui il lavoratore o il datore di lavoro disattendano l’impegno assunto. In tal caso sarà predeterminata una somma che la parte inadempiente dovrà corrispondere alla controparte a titolo di risarcimento del danno.

Ipotesi di inadempimento
Se l’inadempimento proviene dal datore di lavoro che si è assunto unilateralmente l’impegno, il lavoratore potrà rivolgersi al giudice per chiedere che venga data esecuzione alla lettera di impegno all’assunzione o chiedere il risarcimento del danno.
Viceversa, se a non rispettare il proprio impegno è il lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno subito dal datore di lavoro, quantificato o quantificabile a seconda che nella lettera d’impegno sia stata pattuita o meno la clausola penale.



Fonte : Fiscal Focus