Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2019

10 Aprile, 2019   |  

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019“.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unita’

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:

  • 12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
  • 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto  interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  5. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Nell’ambito della quota massima di 30.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Nell’ambito della quota, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi suindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



Fonte : Dottrina Lavoro