Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019“.
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unita’
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:
Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
Nell’ambito della quota massima di 30.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Nell’ambito della quota, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi suindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale