Differenza tra ROL e permessi: quello che c’è da sapere

5 Febbraio, 2019   |  

Cosa sono e qual è la differenza fra permessi e ROL? Nascono per esigenze diverse, ma hanno in comune lo scopo di garantire ore di riposo retribuite

Qual è la differenza tra ROL e permessi? Qual è il significato e come si calcolano le ore di permessi lavorativi in busta paga? Prima di rispondere a queste e ad altre domande andiamo con ordine e facciamo una breve premessa su questo argomento. Il diritto del lavoro prevede dei periodi di astensione dall’attività lavorativa appositamente dedicati al ristoro delle energie fisiche e mentali dei lavoratori.

Per incentivare i dipendenti a ricorrervi, i momenti di non lavoro vengono retribuiti al pari di quelli in cui si è in azienda e a disposizione del datore. Ne esistono di tre tipi, ognuno con la propria specifica disciplina:

  • Ferie;
  • Permessi (ex festività);
  • ROL (Permessi per riduzione orario di lavoro).

Esistono poi altre tipologie di permessi specifici come ad esempio i permessi studio, i permessi per lutto, permessi per allattamento, i permessi 104 ecc. ma in questa guida ci concentreremo sulla trattazione dei due sopra elencati.

I permessi si differenziano dalle ferie in quanto la loro caratteristica principale è che questi normalmente si calcolano e si prendono ad ore, mentre le ferie sono a giorni. Parlando di permessi, è bene precisare che sia quelli ex festività che per riduzione orario di lavoro vengono esclusivamente disciplinati dalla contrattazione collettiva. E’ il CCNL a stabilire quante ore di riposo spettano, a differenza delle ferie il cui periodo minimo è fissato dalla legge.

Tuttavia, le due tipologie di permessi nascono per esigenze diverse. I ROL hanno il duplice scopo di incrementare l’occupazione e contemporaneamente garantire ai dipendenti una maggiore disponibilità di tempo libero.

I permessi ex festività compensano invece l’abolizione di quattro festività religiose:

  • San Giuseppe;
  • Ascensione;
  • Corpus Domini;
  • SS. Pietro e Paolo.

Posto che in caso contrario si sarebbero privati i dipendenti di altrettanti periodi di riposo. I contratti collettivi possono stabilire, oltre al monte ore annuo, anche il termine entro cui questi permessi devono essere fruiti. Generalmente, gli eventuali residui vengono liquidati in busta paga e non possono più essere goduti.

Vediamo nel dettaglio la differenza tra permessi e ROL.

Permessi (ex festività)
I permessi ex festività nascono per volere dei contratti collettivi di compensare la perdita di ore e giorni di riposo subita dai lavoratori a seguito dell’abolizione delle festività religiose di San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo. I CCNL prevedono generalmente un limite annuo di 32 ore, da riproporzionare in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.

Si prenda il caso di un dipendente assunto il 1° marzo 2019. Gli spettano 10/12 delle 32 ore annue di permessi ex festività equivalenti a:

  • 2,67 (ore di permessi ex festività che il dipendente matura ogni mese) * 10 = 26,7 ore di permessi che il dipendente maturerà nel 2019.

I periodi parzialmente lavorati pari o superiori ai 15 giorni di calendario si computano come mese intero.

I periodi di assenza per permessi ex festività vengono retribuiti come se il dipendente avesse svolto lavoro ordinario. Ipotizziamo un lavoratore cui si applica il 4° livello del CCNL Metalmeccanica – Industria con una retribuzione lorda mensile pari a 1.658,94 euro, equivalenti a 9,58925 euro lordi per ogni ora lavorata. Se nel mese in questione il dipendente ha lavorato 80 ore ma si è assentato per 5 usufruendo dei permessi ex festività la sua retribuzione lorda del mese sarà:

  • Lavoro ordinario euro 9,58925 * 80 = 767,14;
  • Permessi ex festività euro 9,58925 * 5 = 47,95.

La retribuzione oraria di riferimento è la stessa sia che si tratti di lavoro ordinario che di permessi.

ROL (Riduzione Orario di Lavoro)
I permessi per riduzione dell’orario di lavoro (o ROL) hanno lo scopo di conciliare un più intenso impegno lavorativo (quale può essere quello richiesto a fronte di esigenze produttive) con le necessità dei dipendenti di recuperare le energie psico-fisiche.

Il monte ore di ROL è fissato dalla contrattazione collettiva. Ad esempio il CCNL Metalmeccanica – Industria prevede un massimo di 72 ore annue elevate a 92 per gli addetti al settore siderurgico.

Nel CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio, invece, i ROL ammontano a:

  • 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti;
  • 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.

Per gli assunti in epoca successiva al 26/2/2011 le ore di ROL spettano decorsi 2 anni dall’assunzione ma in misura pari alla metà. Decorsi 4 anni la maturazione è del 100%.

Alla stregua dei permessi ex festività anche per le ore di ROL:

  • Spetta la retribuzione come se il dipendente avesse lavorato;
  • In caso di assunzioni o cessazioni in corso d’anno il monte ore viene riproporzionato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro (i periodi pari o superiori ai 15 giorni si considerano come mese intero).

Secondo la giurisprudenza, le ore di ROL possono essere ridotte in conseguenza ed in misura corrispondente al:

  • Riconoscimento di un monte ferie superiore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo;
  • Ritardi tollerati nel presentarsi al lavoro;
  • Uscita anticipata a seguito di disagi derivanti dallo spostamento della sede aziendale in altra località.

Periodo di fruizione di permessi e ROL
Il periodo di fruizione di permessi ex festività e ROL è fissato dai contratti collettivi. Lo stesso CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio prevede che i ROL debbano essere goduti entro l’anno di maturazione. In caso contrario, potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo quello di maturazione. Qualora ci fossero ancora ore residue, queste dovranno essere liquidate nella busta paga di Giugno.

Se il CCNL non prevede alcun termine di fruizione si ritiene che le ore di ex festività e ROL maturino senza dover essere fruite entro una determinata scadenza.

ROL e permessi in busta paga
Le ore di permessi ex festività e ROL possono essere liquidate in qualsiasi momento in busta paga dietro richiesta scritta del dipendente, firmata dal datore per ricevuta e accettazione.

Contratti aziendali
I contratti aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto ai CCNL, ad esempio:

  • Allungare il periodo di fruizione di ex festività e ROL;
  • Innalzare il monte ore a disposizione.

Concessione di permessi e ROL
Come avviene per le ferie, spetta al datore di lavoro concedere o meno ore o giorni di permessi ex festività / ROL, tenendo presente le esigenze produttive e aziendali oltre a quelle del dipendente stesso.

In assenza di disposizioni legislative o contrattuali in materia, si ritiene che spetti al dipendente scegliere se fruire di ferie, permessi ex festività o ROL.



Fonte : Lavoro e Diritti