Contributo addizionale NASpI: gestione dell’incremento nei rinnovi dei contratti a termine

10 Settembre, 2019   |  

Con la Circolare n. 121 del 6 settembre 2019, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti relativi all’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ambito di applicazione e decorrenza
La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Tuttavia, considerato che il Decreto Dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

In ordine all’ambito di applicazione della norma in commento, si rileva che l’incremento del contributo addizionale è dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.

In merito alla decorrenza, l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far data dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità.

Contratti esclusi dall’incremento
Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, in quanto già esclusi dalla predetta contribuzione addizionale:

  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
  • apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia, inoltre, che in sede di conversione in legge del Decreto Dignità, l’applicazione dell’aumento del contributo NASpI è stato espressamente escluso per i rinnovi dei contratti di lavoro domestico.

La misura dell’aumento del contributo addizionale
L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 17/2018, ha chiarito che “[…] al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.

In sostanza, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Così ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • 1,4% per il contratto originario;
  • 1,9% (1,4% + 0,5%) per il 1° rinnovo;
  • 2,4% (1,9% + 0,5%) per il 2° rinnovo;
  • 2,9% (2,4% + 0,5%) per il 3° rinnovo.

Istruzioni operative
A decorrere dalla competenza settembre 2019, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovranno esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione.

Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).

Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.



Fonte : Fiscal Focus