Contrasto al caporalato: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

8 Marzo, 2019   |  

Linee guida dell’INL per il contrasto al caporalato. Quando si configurano intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Riepilogate le linee guida che gli ispettori del lavoro dovranno seguire per contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura. In particolare, l’INL con la Circolare numero 5 del 28 febbraio 2019 si sofferma su Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all’articolo 603-bis codice di procedura civile. Inoltre, mette in chiaro le modalità di svolgimento dell’attività investigativa, al fine di garantire una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

Il documento di prassi, inizia dalla distinzione tra:

  • intermediazione illecita: che si configura qualora un datore di lavoro assume manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • e sfruttamento del lavoro: ossia chi assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi
Sia l’intermediazione illecita che lo sfruttamento del lavoro, hanno in comune l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

Innanzitutto, l’approfittamento si realizza quando un soggetto trae vantaggio sa una situazione di debolezza della vittima del reato. Affinché si realizzi il reato è sufficiente che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali.

Mentre per “stato di bisogno” s’intende una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque. In altre parole, tali soggetti versano in una condizione psicologica in cui non si ha la piena libertà di scelta.

Altro elemento costitutivo del reato è lo sfruttamento lavorativo. A tal proposito, il documento di prassi cita alcuni indici dello sfruttamento, alternativi tra di loro, al verificarsi dei quali dovrebbero orientare gli ispettori nell’approfondire gli accertamenti. Gli indici sono:

  • reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL;
  • reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Contrasto al caporalato e attività investigativa
L’attività investigativa, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, deve essere svolta con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando. L’attività ha lo scopo di ricostruire l’intera filiera e verificare se esistono elementi che integrano il reato di cui all’art. 603-bis codice penale

Ma come inizia l’attività investigativa in caso di intermediazione illecita? I passaggi da seguire sono i seguenti:

  • identificazione dell’intermediario: si procede a una prima identificazione dell’intermediario attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare);
  • identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario: si procede, coinvolgendo i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso i quali il personale è inviato e le modalità con cui ciò avviene;
  • perquisizioni, sequestri e rilievi: successivamente occorre procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici. È possibile sequestrare anche la c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore;
  • Informazioni sui rapporti di lavoro: mediante l’ausilio anche degli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, è possibile acquisire elementi utili alla dimostrazione degli indici di sfruttamento;
  • conclusioni delle indagini: infine, all’atto della conclusione delle indagini, sarà necessario preservare da eventuali atti di danneggiamento i beni aziendali.

 



Fonte : Lavoro e Diritti