Al via le domande di bonus sud compresi le assunzioni fino ad aprile 2019. L’INPS ha infatti pubblicato la circolare 102 del 16/07/2019 con la quale recepisce le novità contenute nel Decreto Crescita e fornisce le istruzioni per poter usufruire dello sgravio.
Dopo una lunga attesa arriva quindi la circolare INPS che percepisce anche le novità del Decreto Direttoriale ANPAL del 12 luglio, che recepisce le modifiche per il bonus sud 2019 contenute nel Decreto Crescita in cui sono stati previsti i fondi da destinare agli incentivi per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019. L’articolo 39 ter della Legge 58/2019 di conversione del Decreto-Legge 34/2019 ha previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro da destinare alle assunzioni effettuate da gennaio ad aprile, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo l’iter dell’incentivo assunzioni sud e il suo funzionamento.
Lo scorso 19 aprile l’ANPAL ha emanato il Decreto direttoriale 178/2019 con il quale ha di fatto istituito il Bonus Sud 2019, tecnicamente l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, in attuazione della Legge di Bilancio 2019. Ma è saltata subito all’occhio una grossa sorpresa leggendo il testo. L’esonero contributivo per le assunzioni nel mezzogiorno infatti riguardava le assunzioni e le trasformazioni a partire dal 1° maggio 2019. Restavano quindi esclusi i rapporti di lavoro da gennaio ad aprile.
Nell’ultima legge di Bilancio (art. 1, comma 247 Legge 145/2018) è stato istituito un fondo, per rifinanziare per il biennio 2019-2020 il bonus per le assunzioni stabili nel mezzogiorno d’Italia, che grande successo aveva riscosso nel 2018. L’agevolazione si applica nei confronti delle aziende che operano nelle regioni del Sud Italia che assumono, a determinate condizioni, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale oppure trasformano contratti a tempo determinato.
Il Decreto ANPAL recitava testualmente che l’incentivo spettava però ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019. L’incentivo pertanto non poteva essere applicato alle assunzioni e le trasformazioni avvenute nel periodo da gennaio ad aprile, ma solo a decorrere dal mese di maggio; non vi è stata quindi una vera e propria proroga con la vecchia misura.
Molte aziende pertanto hanno dovuto rinunciare al beneficio creando numerosi problemi anche fra i Consulenti del Lavoro e gli altri intermediari, che in prima lettura hanno interpretato in maniera estensiva la norma, dando per scontato che si trattasse di una proroga e che quindi gli incentivi valessero a decorrere dal 1° gennaio.
Il Decreto Crescita ha messo una pezza alla situazione creatasi a seguito della pubblicazione, lo scorso 19 aprile, del Decreto ANPAL di istituzione del bonus assunzioni sud per il 2019.
Questo aveva di fatto escluso l’incentivo per le assunzioni avvenute nel primo quadrimestre dell’anno, facendo decorrere lo sgravio mezzogiorno dal 1° maggio 2019.
Lo scorso 12 luglio è stato pubblicato il nuovo decreto ANPAL che ha istituito il bonus assunzioni mezzogiorno anche per i primi quattro mesi del 2019.
In ultimo è arrivata la circolare INPS che recepisce le novità introdotte dal decreto crescita e illustra le modalità di richiesta degli arretrati dell’incentivo da parte delle aziende anche per le aziende che ne erano state in un primo tempo escluse.
L’incentivo consiste in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono persone disoccupate in possesso di determinati requisiti.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
Il bonus sud 2019 rispecchia nella sua totalità l’esonero contributivo previsto lo scorso anno. Dunque, i criteri e le modalità di applicazione sono gli stessi di quelli previsti a suo tempo.
L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino
La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono (o trasformano un contratto a termine), con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:
Anche la misura dell’esonero ricalca in toto quella finora prevista. Dunque, l’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti all’INPS, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro. Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, quindi ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).
Per rapporti di lavoro iniziati o terminati nel corso del mese la soglia va riproporzionata sulla base giornaliera fissata in euro 21,66 (671,66/31).
Per poter fruire dell’esonero contributivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Ciò non vale, naturalmente, per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Si ricorda, a tal proposito, che si ha il disconoscimento dell’esonero anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle regole per la fruizione degli incentivi, ovvero:
I datori di lavoro operanti nel Sud Italia, ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo, devono assumere il lavoratore con contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione). Rientrano nell’esonero anche:
Nessuna agevolazione, invece, è prevista per: