Bonus assunzione 2019: tutte le agevolazioni

25 Giugno, 2019   |  

Bonus Ires e giovani eccellenze, proroga bonus Sud, esonero contributivo del 50%, incentivi assunzione disoccupati e lavoratori in Cigs, donne e over 50: le agevolazioni 2019.

Sono stati introdotti, con la manovra 2019, dei nuovi incentivi all’occupazione, come il bonus per l’assunzione dei giovani laureati con 110 e lode e la riduzione dell’Ires per l’incremento occupazionale. Altri incentivi, ossia il bonus occupazione Mezzogiorno e l’esonero contributivo del 50% per l’assunzione di giovani, sono stati prorogati, il primo da un nuovo decreto Anpal, il secondo dal decreto Dignità.

Restano, poi, alcuni vecchi incentivi all’occupazione, come il bonus per l’assunzione delle donne e degli over 50 ed il bonus per chi assume lavoratori in Naspi e in cassaintegrazione straordinaria. Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, è possibile cumulare i vantaggi di questo particolare tipo di contratto con gli altri esoneri contributivi. A queste agevolazioni potrebbe aggiungersi un nuovo beneficio, che deve essere confermato dal cosiddetto “pacchetto previdenza” (l’insieme di interventi in materia di pensioni e assistenza collegato alla legge di Bilancio 2019), a favore dei datori di lavoro che assumeranno percettori del reddito di cittadinanza.

Insomma, nel 2019 il panorama degli incentivi per chi assume è molto vasto e variegato: attraverso i bonus assunzione si offre sicuramente una nuova spinta all’occupazione, perché gli incentivi economici, riducendo il costo del lavoro, rappresentano una forte attrattiva.

Facciamo allora il punto della situazione sui bonus assunzione 2019: tutte le agevolazioni, come funzionano, a chi spettano, come richiederle.

Bonus assunzione under 35
Per chi assume a tempo indeterminato giovani sino ai 34 anni di età , il decreto Dignità ha previsto, anche per gli anni 2019 e 2020, uno sconto del 50% dei contributi dovuti all’Inps per i primi 3 anni di contratto.

Lo sconto si applica solo sull’aliquota dovuta dal datore di lavoro, con un tetto massimo di sgravio annuo pari a 3mila euro. Per beneficiare del bonus contributivo, l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella stessa unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane e non dovrà licenziare il neoassunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva).

Questo bonus è strutturale: sarà, cioè, prorogato anche negli anni seguenti. Dal 2021, però, varrà soltanto per le assunzioni di giovani sino ai 29 anni compiuti, salvo modifiche normative.

Il bonus è anche “portabile”: un nuovo datore di lavoro può, cioè, usufruire dell’eventuale residuo non sfruttato in precedenti rapporti entro il tetto di 36 mesi.

L’esonero si può applicare, per un massimo di 12 mesi, anche ai casi di conferma (successiva al 31 dicembre 2017) di un contratto di apprendistato. In quest’ipotesi, il lavoratore non deve aver compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione e il beneficio si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’agevolazione contributiva di un anno, prevista dopo la fine dell’apprendistato.

Bonus occupazione Mezzogiorno
L’incentivo occupazione Mezzogiorno, chiamato ora Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, è un’agevolazione che può essere applicata alle sole aziende situate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Possono beneficiare dell’assunzione incentivata i lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni, o con almeno 35 anni di età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel dettaglio, sono incentivate:

  • le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (a tempo pieno o part time);
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione).

Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio (voucher) e intermittente.

L’incentivo dà diritto all’esonero totale dei contributi Inps per un anno, sino a un massimo di 8.060 euro, ed è cumulabile, sino al predetto limite massimo, con altre agevolazioni all’assunzione.

Per ottenere l’incentivo, bisogna rispettare le condizioni valide per la generalità delle agevolazioni all’assunzione, come la regolarità contributiva e l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, l’incentivo spetta soltanto nel caso in cui l’Inps riscontri la necessaria copertura finanziaria: a tal fine, bisogna inoltrare un’apposita richiesta di prenotazione nel portale web dell’istituto.

L’agevolazione è stata prorogata alle assunzioni dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 dal decreto Anpal. Con un emendamento al DL Crescita il bonus sarà esteso anche alle assunzioni sino al 30 aprile 2019.

Bonus occupazione giovani Neet
È stato appena prorogato, con un nuovo decreto dell’Anpal [2], il bonus assunzione giovani Neet, previsto nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani: l’agevolazione all’assunzione, per la precisione, si chiama Incentivo occupazione Neet ed è dedicata ai giovani sino ai 29 anni che non studiano e non lavorano.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono quindi esclusi premi e contributi Inail) per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

Nel dettaglio, l’incentivo è fruibile per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione a carico del datore riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro ( 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Per l’incentivo, che vale per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2019 e che deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, le risorse stanziate nel 2019 sono complessivamente pari a 160 milioni di euro: l’agevolazione si ottiene presentando un’apposita domanda all’Inps, nei limiti di disponibilità delle risorse.

Bonus Occupazione giovani eccellenze
L’incentivo per l’occupazione giovani eccellenze è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019: è riservato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (sono esclusi dall’agevolazione i premi Inail) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.

Nel dettaglio, l’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

  • lavoratori in possesso della laurea magistrale, ottenuta, entro la durata legale del corso di studi, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con una votazione pari a 110 e lode, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute (sono escluse le università telematiche);
  • lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute (sono escluse, anche in questo caso, le università telematiche).

L’agevolazione è proporzionalmente ridotta in caso di contratto part-time ed è “portabile”: un nuovo datore di lavoro può, cioè, usufruire dell’eventuale residuo non sfruttato in precedenti rapporti entro il tetto di 12 mesi.

Riduzione Ires del 15% per incremento dell’occupazione
Nella legge di Bilancio 2019 era anche prevista la riduzione dell’aliquota Ires (l’imposta sul reddito delle società) al 15% per l’incremento dell’occupazione: nel dettaglio, dal 2019 si prevedeva una tassazione ridotta del 9% (ossia pari al 15% e non al 24%) del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti, relativamente alla quota di utili accantonati a riserve, reinvestiti per l’incremento dell’occupazione (per assumere nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato). la stessa riduzione era prevista anche per l’acquisto di beni strumentali.

Per il diritto all’agevolazione, il personale dipendente avrebbe dovuto prestare servizio, per la maggior parte del periodo d’imposta, presso unità produttive localizzate in Italia; inoltre, per fruire dello sgravio, doveva essere verificato il requisito dell’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti, con riferimento ai lavoratori subordinati presenti in organico al 30 settembre 2018.

L’intervento è stato modificato dal decreto Crescita del 2019, che scollega la mini-Ires sugli utili reinvestiti dalle modalità di reimpiego degli utili stessi: scompare, infatti, ogni riferimento a beni strumentali ed incrementi occupazionali.

La quota di reddito agevolabile può, però, beneficiare della riduzione dell’Ires di soli 4 punti percentuali. La già defunta mini-Ires cede, così, il passo ad una “midi-Ires”, con una riduzione fiscale crescente solo con il decorrere del tempo e con l’aliquota che scenderà dal 24 al 20% solo tra qualche anno.

Cancellata, dunque, la riduzione di nove punti percentuali inizialmente prevista dalla legge di Bilancio 2019.

Nel 2019 è previsto uno sconto dell’aliquota dell’1,5% che porta l’Ires al 22,5%. Il taglio dell’Ires proseguirà di un altro punto e mezzo sia per il 2020 e il 2021 per attestarsi rispettivamente al 21,5% e al 20,5%, e per stabilizzarsi infine al 20% nel 2022.

Bonus donne e over 50 disoccupati
Resta in piedi, nel 2019, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1] per l’assunzione di:

  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
  • donne disoccupate da almeno 24 mesi;
  • lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

  • sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Bonus contributivo lavoratori in Cigs
Anche per il 2019, le aziende che assumeranno i lavoratori cassintegrati potranno beneficiare di uno sconto contributivo del 50% per i primi 18 mesi di contratto, se a tutele crescenti, oppure per i primi 12 mesi se il contratto è a termine, sino a un tetto massimo di 4.030 euro l’anno.

Ricordiamo che, entro 30 giorni dalla chiusura degli accordi di ricollocazione tra azienda e sindacati, il lavoratore cassintegrato può attivare il percorso di ricollocazione anticipata: in particolare, ha diritto a un assegno di ricollocazione sino a 5mila euro. L’assegno non viene incassato direttamente dal lavoratore, ma è riconosciuto per retribuire i servizi per il lavoro per le attività effettuate, dalla formazione alla riqualificazione fino all’accompagnamento verso il nuovo impiego: l’assegno di ricollocazione, infatti, può essere speso presso i centri o le agenzie per l’impiego o presso i delegati della Fondazione consulenti per il lavoro, che possono incassarlo solo se riescono a trovare una nuova occupazione al beneficiario della misura.

Se il cassintegrato trova un nuovo lavoro, il precedente rapporto si risolve e sono riconosciuti degli incentivi sia al lavoratore che all’azienda che lo assume.

Al lavoratore possono essere corrisposti degli incentivi all’esodo: fino alle prime nove mensilità, in base a quanto previsto dalla normativa, le somme sono completamente esentasse. Nel caso in cui l’azienda riconosca ulteriori mensilità, per rendere più conveniente l’uscita dal lavoro, anche le somme aggiuntive sono trattate come incentivi all’esodo.

Per il lavoratore c’è poi un secondo bonus, pari al 50% della cassa integrazione residua: ad esempio, se l’interessato viene assunto dopo 6 mesi ed ha ancora diritto a 18 mesi di Cigs, beneficia di un incentivo pari a 9 mensilità di integrazione salariale, oltre allo stipendio che percepisce dal nuovo datore di lavoro.

Incentivi apprendistato professionalizzante
Per chi assume attraverso il contratto di apprendistato sono previsti incentivi economici e contributivi. In particolare, è possibile inquadrare l’apprendista sino a 2 livelli inferiori e beneficiare di una contribuzione ridotta.

Se l’apprendista, poi, ha diritto a determinati esoneri contributivi all’assunzione, può cumularli limitatamente con gli incentivi previsti, nel caso in cui il contratto sia di apprendistato professionalizzante.

Bonus disoccupati in Naspi
Sopravvive, nel 2019, l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi (l’indennità che sostituisce Aspi e Mini- Aspi). Quest’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.

Incentivi all’assunzione per i beneficiari del reddito di cittadinanza
Il nuovo decreto-legge, contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni [3], prevede dei benefici per chi assume gli aventi diritto al reddito di cittadinanza.

Per il diritto alle agevolazioni all’assunzione, l’interessato deve comunicare alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti vacanti.

Nello specifico, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail):

  • nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza goduto dall’interessato al momento dell’assunzione, sino a 780 euro al mese;
  • per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario assunto;
  • con un minimo di 5 mensilità.

L’importo delle mensilità di sgravio concesse è pari a 5, nel caso in cui il lavoratore assunto risulti beneficiario del sussidio in fase di rinnovo (cioè dopo i primi 18 mesi di fruizione del Rdc).

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario del sussidio, deve stipulare un patto di formazione presso il centro per l’impiego o presso un intermediario accreditato, nei casi in cui sia necessario. Col patto di formazione si garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Il patto di formazione può anche essere stipulato direttamente da un ente di formazione accreditato, che può avvalersi del coinvolgimento di università ed enti di ricerca: in questo caso, la stipula del patto di formazione può avvenire se lo prevedono le leggi regionali, e deve essere effettuata presso i centri per l’impiego o gli intermediari privati autorizzati.

Se in seguito al percorso formativo il beneficiario del reddito di cittadinanza ottiene un lavoro a tempo pieno e indeterminato, coerente col suo profilo, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi di previdenza e di assistenza a carico del datore di lavoro e del dipendente (con esclusione di contributi e premi dovuti all’Inail):

  • pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, sino a un massimo di 390 euro mensili;
  • per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità ed il periodo già goduto dall’interessato;
  • per un periodo minimo di 6 mesi.

Nel caso in cui il lavoratore assunto risulti beneficiario del sussidio in fase di rinnovo, l’agevolazione non può essere, ugualmente, inferiore a 6 mesi ed a metà dell’importo del reddito di cittadinanza percepito.

Lo stesso incentivo è riconosciuto all’ente di formazione accreditato che ha stipulato il patto di formazione, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi di previdenza e assistenza dovuti per i propri dipendenti. All’ente di formazione si applicano, relativamente alla fruizione dell’agevolazione, le stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito.

In ogni caso:

  • l’incentivo mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, relativamente alle mensilità incentivate, con esclusione dei premi Inail;
  • se il lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza viene licenziato nei 36 mesi successivi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o giustificato motivo;
  • il datore di lavoro deve realizzare un incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato;
  • l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare il diritto di precedenza;
  • non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • il dipendente non deve essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporto di collegamento o controllo);
  • il datore di lavoro deve essere in possesso del Durc, il documento unico di regolarità contributiva;
  • il datore di lavoro deve rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e rispettare le regole “de minimis” in materia di aiuti di Stato.

Se il datore di lavoro ha esaurito gli esoneri contributivi, può fruire delle agevolazioni per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza sotto forma di credito d’imposta.

Bonus assunzione da rifinanziare
Per il 2019, sopravvivono formalmente, ma devono essere rifinanziati, i bonus per l’assunzione di precari con figli minori, cioè il cosiddetto bonus giovani genitori, ed il bonus per l’assunzione di disabili.

note
[1] L. 92/2012.

[2] Anpal, Decreto n.581 del 28/12/2018.

[3] Art.8 DL 4/2019.

[4] Decreto n.178 Anpal.



Fonte : La Legge per Tutti