Attività stagionali: un accordo congiunto fa fronte alle stringenti causali del contratto a termine

29 Marzo, 2019   |  

Il 7 febbraio 2019, le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fipe, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, dell’8 Febbraio 2018, hanno siglato un importante accordo congiunto allo scopo di sopperire alle stringenti causali introdotte con la modifica del contratto a tempo determinato, contenute nel Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018 che, come noto, è stato interessato dalla modifica di alcuni articoli relativi alla normativa di riferimento del D.lgs. 81/2015, capo III, artt. da 19 a 29.

L’art. 90 del CCNL attualmente in vigore, fa riferimento all’intensificazione delle attività lavorative in determinati periodi dell’anno.
Le parti firmatarie hanno convenuto, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, le intensificazioni dell’attività lavorativa nei determinati periodi dell’anno, di cui all’art. 90, quali:

  • periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
  • periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
  • periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
  • periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Con questa specifica, in linea con le previsioni contenute nel D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni che elenca e determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, si ampliano le possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.

Dal punto di vista delle attività turistiche, la condizione necessaria per essere definita attività aziendale stagionale, è la discontinuità dell’attività per cicli stagionali. Nel dettaglio, la prestazione deve:

  • interrompersi per un periodo non inferiore a 70 giorni continuativi;
  • interrompersi per un periodo non inferiore a 120 giorni non continuativi.

L’interruzione dell’attività imprenditoriale nel suo complesso, potrà non essere assoluta dovendo, ad esempio, far fronte alle attività di custodia, manutenzione straordinaria e di tutte quelle attività necessarie alla ripresa delle attività tipiche dell’azienda.
Non rientravano in questa casistica, prima della dichiarazione dell’8 febbraio sull’art. 90 del CCNL, le attività con forti picchi stagionali, che incrementano esponenzialmente le attività tipiche già in essere.

Con questa previsione contrattuale si riesce finalmente a far fronte alle esigenze del settore, in occasione di particolari periodi dell’anno riferiti ad esempio alle festività natalizie, dove le attività in genere si intensificano, o a manifestazioni come fiere o sagre, così come per il periodo dei saldi che non poteva più rientrare nelle causali previste dall’attuale normativa sui contratti a termine, non potendo giustificare né le esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro o sostitutive, tantomeno le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Ricordiamo che, oltre alle causali, i contratti a termine stagionali non sono interessati dalle altre previsioni di legge previste per la generalità dei contratti a termine e nello specifico:

  • il termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge n. 96/2018 per i contratti a tempo determinato, non trova applicazione nelle attività stagionali;
  • l’assunzione di lavoratori stagionali non è soggetta a limiti quantitativi, pertanto non trova applicazione il limite riferito al rispetto della percentuale pari al 20% di rapporti a tempo determinato sul totale della forza aziendale a tempo indeterminato in riferimento al 1° gennaio;
  • nel contratto di lavoro stagionale non trova applicazione la disposizione dello “stop and go”, ovvero un’interruzione del rapporto di lavoro per 10 o 20 giorni a seconda della durata del precedente rapporto di lavoro;
  • al contratto a tempo determinato stagionale non si applica la maggiorazione del contributo addizionale, destinato a finanziare la NASPI, pari all’1,40% che, per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 ha subito un ulteriore incremento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.

In attesa, dunque, di una modifica della norma, i sindacati, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, hanno riaperto alla possibilità di sottoscrivere contratti a termine con lavoratori “stagionali” abituali.



Fonte : Fiscal Focus