Assenza ingiustificata dal lavoro: regole e sanzioni

14 Giugno, 2019   |  

Quando si può parlare di assenza ingiustificata dal lavoro e quali conseguenze ci sono per il dipendente a livello economico e disciplinare?

Quando si configura l’assenza ingiustificata dal lavoro e quali sono le conseguenze per il rapporto di lavoro? Nel corso del rapporto può accadere che il dipendente sia assente dal lavoro. Di norma, per questi periodi spetta comunque la retribuzione, posto che dipendono da cause legittime come ferie e permessi retribuiti, malattia, gravidanza, infortuni sul lavoro, permessi legge 104 ecc.

Oltre ai casi citati, esistono altre assenze che pur non essendo retribuite giustificano l’assenza del dipendente, tra cui:

  • Permessi per malattia del bambino;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
  • Congedo non retribuito per gravi motivi personali;
  • Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti o loro familiari.

Da ultimo possono verificarsi delle assenze ingiustificate, che oltre a non essere retribuite non sono nemmeno determinate da alcun valido motivo, peraltro non dimostrabile presentando documenti o certificati (come avviene ad esempio per malattie e infortuni). Al di là degli effetti economici, a seconda delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari le assenze senza giustificazione possono esporre il dipendente a pesanti responsabilità fino a portare, nei casi estremi, al licenziamento.

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere.

Assenza ingiustificata dal lavoro: responsabilità disciplinare
L’assenza ingiustificata può esporre il dipendente a una responsabilità disciplinare. Questo significa che l’azienda, previo obbligatorio espletamento di una procedura di contestazione può sanzionare il dipendente con ammonizione scritta, multa, sospensione, trasferimento o licenziamento.

La scelta di quale provvedimento adottare dipende dall’azienda, tenuto conto della gravità del fatto commesso, di eventuali precedenti in tal senso e di quanto prevedono il CCNL e il codice disciplinare.

Quest’ultimo documento è obbligatorio se si vuole sanzionare il dipendente. In esso sono riportate le singole condotte punibili e le relative sanzioni. Il codice può anche replicare in toto quanto previsto dal CCNL o integrarlo / modificarlo.

Leggi anche: Codice disciplinare aziendale: cos’è, contenuto e obbligo affissione

Procedura disciplinare
Prima di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare, la normativa (art. 7 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) impone di:

  • Rendere noto al dipendente che il suo comportamento è contrario al codice disciplinare;
  • Aver sentito ed esaminato le sue eventuali giustificazioni.

Passi da compiere
Il primo passo da compiere è la consegna del richiamo disciplinare al dipendente. Questo dev’essere prodotto in forma scritta con raccomandata consegnata a mani del lavoratore (che dovrà firmarla per ricevuta) o, in alternativa, sempre con raccomandata all’indirizzo noto e con ricevuta di ritorno.

Il dipendente ha cinque giorni di tempo dalla consegna della contestazione per presentare sue eventuali giustificazioni (i giorni sono di calendario e si considerano anche i festivi).

Una volta superata la finestra temporale per le eventuali giustificazioni, l’azienda deve decidere se irrogare o meno la sanzione.

Nel primo caso, qualsiasi provvedimento dev’essere comunicato in forma scritta, specificando altresì i motivi alla base della decisione.

In caso di chiusura del procedimento senza sanzioni, sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile comunque comunicare la scelta al dipendente in forma scritta.

Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro
Laddove l’assenza del dipendente sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’azienda è tenuta a comunicare il licenziamento in forma scritta, indicando i motivi alla base della decisione, la condotta del dipendente, le sue eventuali giustificazioni e le ragioni per cui non sono state accolte.

Quando la condotta del dipendente è di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto si parla di licenziamento per giusta causa. In questa fattispecie non è dovuto il preavviso, pertanto il rapporto si considera cessato dal giorno della contestazione dell’addebito ovvero, a scelta dell’azienda, dal momento in cui il dipendente riceve la lettera di licenziamento.

Se invece si ricade nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, tra la data di contestazione dell’addebito o quella di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno lavorato deve trascorrere un periodo di tempo definito dal contratto collettivo applicato, cosiddetto periodo di preavviso.

Questo ha infatti la funzione di consentire al dipendente di trovare una diversa collocazione lavorativa prima che il contratto si risolva definitivamente.

Se l’azienda non rispetta il preavviso è tenuta a corrisponderne in busta paga l’indennità sostitutiva, da quantificarsi con la retribuzione cui avrebbe avuto diritto il dipendente per il periodo tra la data del licenziamento e quello che sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro se il preavviso fosse stato osservato.

Il licenziamento del dipendente dev’essere comunicato al Centro per l’impiego a mezzo invio del modello Unilav, entro cinque giorni decorrenti dall’ultimo lavorato.

Ticket Naspi (o contributo licenziamento)
Nei casi di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato l’azienda è tenuta a corrispondere all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento”, la cui funzione è quella di finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI.

L’importo – base è pari a 500,79 euro per ogni anno di lavoro dell’apprendista fino ad un massimo di 3. Questo significa che per rapporti di durata pari o superiore ai 36 mesi il contributo è di 1.502,37 euro.

Per i periodi inferiori all’anno il contributo mensile (500,79/12 = 41,73 euro) dovrà essere moltiplicato per i mesi di lavoro (se il mese è parzialmente lavorato si considera come intero se di durata pari o superiore ai 15 giorni).

Il contributo dev’essere versato con F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo quello di interruzione del rapporto. Se ad esempio il rapporto è cessato il 15 luglio 2019 la somma dovrà essere versata entro e non oltre il 16 settembre 2019.

Retribuzione
Per le assenze ingiustificate non spetta alcun tipo di retribuzione, così come non maturano gli altri elementi differiti quali ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima se prevista dal CCNL applicato).

Facciamo l’esempio di un dipendente che ha una retribuzione fissa mensile pari ad euro 1.950,00 lordi. Sappiamo che il suo compenso sarà identico ogni mese, indipendentemente dalle ore lavorate. Questo significa che la retribuzione non cambierà se in una determinata settimana il dipendente lavorerà 20 ore e ne farà altrettante di ferie.

Alla retribuzione fissa si potranno sommare eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o festivo (comprese le domeniche), straordinari (feriali e festivi). Al contrario, alla retribuzione fissa si dovranno sottrarre assenze ingiustificate, scioperi, permessi non retribuiti.

Esempio
Ipotizziamo che il dipendente nel mese di maggio 2019 abbia totalizzato 8 ore di assenza ingiustificata. In questo caso la retribuzione sarà pari a:

Retribuzione lorda euro 1.950,00 – Assenza ingiustificata (8 ore) equivalenti ad euro 50,00 = 1.900,00 lordi.

Nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga (da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso) le voci saranno così indicate:

Descrizione                                    Trattenute                                     Competenze

Retribuzione                                                                                          1.950,00

Assenza ingiustificata                  50,00

Naturalmente, al saldo di euro 1.900,00 dovranno essere sottratti ulteriori importi a titolo di trattenute per contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e tasse (IRPEF). Ipotizziamo che queste siano pari rispettivamente ad euro 70,00 e ad euro 100,00.

Il netto finale (la somma che sarà erogata al dipendente) ammonterà a:

Retribuzione lorda                       1.950,00

Assenza ingiustificata                  50,00 –

Contributi INPS                             70,00 –

IRPEF                                               100,00 –

Netto                                              1.730,00

Paga oraria
Il dipendente con paga oraria riceve una retribuzione commisurata alle ore lavorate in ogni singolo mese, al netto di quelli che sono gli eventi non retribuiti come assenze ingiustificate, scioperi e permessi non retribuiti.

Alla retribuzione lorda si sommano invece i periodi di non lavoro per i quali spetta comunque la retribuzione come ferie, permessi, malattie, maternità, infortuni.

Infine, sono previsti elementi aggiuntivi come maggiorazioni per lavoro notturno o festivo (comprese le domeniche) e straordinari (feriali e festivi).

Ipotizziamo che nel mese di maggio 2019 abbia totalizzato 140 ore di lavoro, 30 di ferie e 8 di assenze ingiustificate. La retribuzione del mese sarà pari a:

Retribuzione euro 1.500,00 + Ferie euro 120,00 – Assenza ingiustificata 50,00 euro = 1.570 euro lordi.

Al risultato ottenuto si dovranno sottrarre, come nell’esempio precedente, contributi INPS e IRPEF. Se ad esempio queste sono pari rispettivamente ad euro 56,00 e ad euro 80,00, il netto sarà di:

Retribuzione lorda                       1.500,00

Ferie                                                120,00 +

Assenza ingiustificata                  50,00 –

Contributi INPS                             56,00 –

IRPEF                                               80,00 –

Netto                                              1.434,00



Fonte : Lavoro e Diritti